Fatti
La Procura del Cantone Vallese conduce un procedimento penale nei confronti del soggetto indagato [X.] e di altri coindagati per il reato di truffa, falsificazione di documenti, concorso in reati contro la pubblica amministrazione nonché per ulteriori presunti reati a danno del Comune di Zermatt. Il 9 ottobre 2012 la Procura ha disposto un sequestro conservativo nel registro fondiario per il pignoramento di diversi immobili di proprietà esclusiva o in comproprietà del soggetto indagato. Contro tale provvedimento il soggetto indagato ha proposto ricorso presso il Tribunale cantonale vallesano, giudice unico della Camera penale, che ha respinto il ricorso con provvedimento del 11 marzo 2013. Il soggetto indagato ha in particolare eccepito la violazione del diritto di essere sentiti e ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato o la rimessione alla prima istanza per una nuova valutazione. Il Comune di Zermatt (in qualità di parte civile) e la Procura hanno chiesto il rigetto del ricorso. Il soggetto indagato ha depositato una replica il 21 giugno 2013.
Legge
Il Tribunale federale ha preliminarmente esaminato la ricevibilità del ricorso. Ha constatato che sussiste il pericolo di un pregiudizio non riparabile ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e che sono soddisfatti gli ulteriori requisiti per una pronuncia di merito ai sensi degli art. 78 ss. LTF. Inoltre, l’art. 98 LTF non è applicabile alle misure coercitive di diritto processuale penale, come confermato costantemente dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 137 IV 122 consid. 2 pag. 125, 340 consid. 2.4 pag. 346).
Al centro dell’esame vi era la questione se la prima istanza cantonale, attraverso la sostituzione motivazionale successiva del provvedimento di sequestro, abbia violato il diritto di essere sentiti del soggetto indagato. La Procura, nel provvedimento del 9 ottobre 2012, aveva fondato il sequestro conservativo nel registro fondiario in via generale sugli art. 263 ss. CPP, senza specificare quale tipo di sequestro fosse applicabile. Il soggetto indagato aveva eccepito nel ricorso la carenza di motivazione e l’assenza di confronto con i presupposti delle singole tipologie di sequestro. La prima istanza ha omesso di pronunciarsi sulla questione della base giuridica e ha invece esaminato se il sequestro fosse ammissibile quale sequestro conservativo per credito di rivalsa ai sensi dell’art. 71 cpv. 3 CP. Tale motivazione successiva è stata introdotta per la prima volta nel procedimento di ricorso cantonale, senza che il soggetto indagato avesse avuto la possibilità di esprimersi in merito.
Il Tribunale federale ha sottolineato che il diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 107 cpv. 1 CPP) include anche la possibilità di esprimersi su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione. Una sostituzione motivazionale successiva da parte della prima istanza, che introduce una nuova base giuridica su cui il soggetto indagato non ha potuto pronunciarsi, viola tale diritto fondamentale. Inoltre, i presupposti e le conseguenze giuridiche del sequestro conservativo ai fini di confisca ai sensi dell’art. 263 cpv. 1 lett. d CPP e del sequestro conservativo per credito di rivalsa ai sensi dell’art. 71 cpv. 3 CP sono radicalmente diversi. Mentre il sequestro conservativo ai fini di confisca…