Fatti

Z. SA è una società svizzera attiva nell'acquisto e nella vendita di aeromobili. A. Company Limited è una società maltese attiva nel commercio di cereali. Le due società hanno concluso il 29 dicembre 1992 un contratto di vendita di un aeromobile, con modalità di pagamento rateale. Nel maggio 1993, Z. ha risolto il contratto in quanto A. non aveva pagato un acconto alla data concordata. Nel 2002, A. ha ceduto i suoi diritti a X. e Y., che hanno quindi intentato un'azione contro Z. per ottenere la restituzione degli acconti versati.

Il tribunale cantonale ha ritenuto che la domanda fosse prescritta. Adito con un ricorso, il Tribunale federale ha dovuto esaminare la validità della rinuncia alla prescrizione fatta da Z. a favore di A. nel 2002.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 141 cpv. 1 CO debba essere interpretato in modo restrittivo. Ha ritenuto che il legislatore abbia voluto vietare solo la rinuncia alla prescrizione che interviene al momento della conclusione del contratto, al fine di proteggere il debitore. Dopo la conclusione del contratto, il debitore può validamente rinunciare a far valere la prescrizione, anche…