Fatti
La società X. SA, attiva in tutta la Svizzera, impiega una quindicina di "tecnici-verificatori" incaricati di vendere e garantire l'assistenza post-vendita di estintori antincendio. L'8 gennaio 2002, la società ha installato un sistema di localizzazione satellitare GPS sui suoi veicoli aziendali. Il 31 gennaio successivo, un tecnico-verificatore ha presentato un reclamo presso l'Ufficio cantonale ginevrino per l'ispezione e le relazioni di lavoro, ritenendo che tale sistema fosse lesivo della sua personalità.
L'Ufficio cantonale ha ordinato alla società di rimuovere il sistema di localizzazione, ritenendolo contrario all'art. 26 dell'Ordinanza 3 relativa alla legge sul lavoro (OLT 3) in quanto consentiva una sorveglianza sistematica, duratura, mirata e preventiva del comportamento dei lavoratori. La società ha fatto ricorso contro questa decisione, sostenendo che il sistema non mirava a sorvegliare il comportamento dei suoi dipendenti, ma perseguiva obiettivi legittimi come la protezione antifurto dei veicoli, la razionalizzazione della gestione del lavoro e il controllo dell'attività dei collaboratori.
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che, sebbene mirasse a un obiettivo di diritto pubblico (la tutela della salute e della personalità dei lavoratori), la decisione di vietare il sistema di localizzazione riguardava "diritti e obblighi di natura civile" ai sensi dell'art. 6 par. 1 CEDU, nella misura in cui influenzava direttamente il contenuto del contratto di lavoro tra la società e i suoi dipendenti.
Per quanto riguarda la legittimità del sistema di localizzazione, il Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 26 OLT 3, volto a tutelare la salute fisica e psichica nonché la personalità dei lavoratori, fosse conforme al principio di legalità. Tuttavia, la sua applicazione implica il rispetto del principio di proporzionalità.
Dopo aver esaminato i diversi obiettivi invocati dalla società, il Tribunale federale ha concluso che il sistema…