Fatti
- X., un ingegnere italiano, è stato trattato presso l'Ospedale Universitario di Zurigo nel novembre 1982. In tale occasione si sono verificate complicazioni con emorragie interne, che hanno richiesto diversi interventi chirurgici. - X. ha presentato una richiesta di risarcimento danni contro il Cantone di Zurigo per oltre 3 milioni di franchi, sostenendo la violazione dell'arte medica da parte del medico curante, il dott. Z. - Il Cantone di Zurigo ha chiesto il rigetto della richiesta, in quanto non vi sarebbe stato alcun errore professionale e, al massimo, sarebbe stato responsabile il professor Y. che esercitava privatamente.Legge
1. Il Tribunale federale ha innanzitutto stabilito che l'assistenza sanitaria negli ospedali pubblici, nella misura in cui è esercitata da medici in veste ufficiale, è considerata un'attività di diritto pubblico e non commerciale. Di conseguenza, la responsabilità del Cantone è disciplinata dal diritto pubblico cantonale e non dal diritto civile federale.
2. La legge cantonale sulla responsabilità copre anche l'attività dei medici negli ospedali pubblici. Il Cantone di Zurigo non può sostenere che la legge riguardi solo le attività di diritto pubblico in senso stretto, ovvero…