Art. 61 CO

Responsabilità di pubblici funzionari ed impiegati

1 Le leggi federali e cantonali possono derogare alle disposizioni di questo capo sull’obbligo di risarcimento o di riparazione dei danni cagionati da pubblici funzionari od impiegati nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
2 Le leggi cantonali non possono però derogare alle disposizioni medesime riguardo a quegli atti di pubblici funzionari od impiegati che riflettono l’esercizio di un’industria.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Delimitazione fra attività ufficiale e attività privata
    · 11/03/1996 · 31 citazioni Riassunto
  2. 2
    Responsabilità dello Stato per l'attività dei medici ospedalieri (art. 61 CO; legge sulla responsabilità del Cantone di Zurigo, del 14 settembre 1969). 1. L'assistenza medica prestata negli ospedali pubblici da medici c…
    · 26/03/1985 · 24 citazioni Riassunto
  3. 3
    Ammissibilità del ricorso per riforma rivolto contro una decisione che ammette la responsabilità del cantone per gli atti dei suoi agenti
    · 07/01/2002 · 16 citazioni Riassunto
  4. 4
    Legittimazione processuale del danneggiato per introdurre un ricorso per cassazione; pretese civili
    · 25/06/1999 · 12 citazioni Riassunto
  5. 5
    Responsabilità dei medici che esercitano in un ospedale pubblico
    · 03/07/1975 · 11 citazioni Riassunto
  6. 6
    Art. 61 cpv. 1 CO. 1. Questa disposizione concerne segnatamente i notai, nella loro qualità di pubblici ufficiali. 2. Qualora un cantone abbia legiferato sulla responsabilità dei funzionari e impiegati pubblici, questa…
    · 12/01/1970 · 8 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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