Art. 61 CO
Responsabilità di pubblici funzionari ed impiegati
1 Le leggi federali e cantonali possono derogare alle disposizioni di questo capo sull’obbligo di risarcimento o di riparazione dei danni cagionati da pubblici funzionari od impiegati nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
2 Le leggi cantonali non possono però derogare alle disposizioni medesime riguardo a quegli atti di pubblici funzionari od impiegati che riflettono l’esercizio di un’industria.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Delimitazione fra attività ufficiale e attività privata31 citazioni
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2Responsabilità dello Stato per l'attività dei medici ospedalieri (art. 61 CO; legge sulla responsabilità del Cantone di Zurigo, del 14 settembre 1969). 1. L'assistenza medica prestata negli ospedali pubblici da medici c…24 citazioni
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3Ammissibilità del ricorso per riforma rivolto contro una decisione che ammette la responsabilità del cantone per gli atti dei suoi agenti16 citazioni
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4Legittimazione processuale del danneggiato per introdurre un ricorso per cassazione; pretese civili12 citazioni
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5Responsabilità dei medici che esercitano in un ospedale pubblico11 citazioni
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6Art. 61 cpv. 1 CO. 1. Questa disposizione concerne segnatamente i notai, nella loro qualità di pubblici ufficiali. 2. Qualora un cantone abbia legiferato sulla responsabilità dei funzionari e impiegati pubblici, questa…8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni03/07/2003 · 6 citazioni de
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5 citazioni01/07/2002 · 5 citazioni de
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.