Art. 59 CC

1 Per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico sono riservate le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.
2 Le unioni di persone che hanno un fine economico soggiacciono alle disposizioni del diritto federale circa le società e le cooperative.
3 I patriziati e simili corporazioni rimangono soggetti alle disposizioni del diritto cantonale.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Responsabilità dei medici che esercitano in un ospedale pubblico
    · 03/07/1975 · 12 citazioni Riassunto
  2. 2
    Determinazione della natura giuridica dei consorzi di alpi (autonomia comunale)
    · 21/11/2006 · 9 citazioni Riassunto
  3. 3
    Responsabilità dello Stato per l'attività dei medici ospedalieri (art. 61 CO; legge sulla responsabilità del Cantone di Zurigo, del 14 settembre 1969). 1. L'assistenza medica prestata negli ospedali pubblici da medici c…
    · 26/03/1985 · 6 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 55 CC, art. 59 cpv. 1 CC, art. 33 cpv. 1 e 3 CO
    · 20/10/1998 · 5 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 44 segg
    · 03/05/1982 · 5 citazioni
  6. 6
    DTF 47_II_497
    01/01/1921 · 5 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.