Art. 59 CC
1 Per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico sono riservate le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.
2 Le unioni di persone che hanno un fine economico soggiacciono alle disposizioni del diritto federale circa le società e le cooperative.
3 I patriziati e simili corporazioni rimangono soggetti alle disposizioni del diritto cantonale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Responsabilità dei medici che esercitano in un ospedale pubblico12 citazioni
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2Determinazione della natura giuridica dei consorzi di alpi (autonomia comunale)9 citazioni
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3Responsabilità dello Stato per l'attività dei medici ospedalieri (art. 61 CO; legge sulla responsabilità del Cantone di Zurigo, del 14 settembre 1969). 1. L'assistenza medica prestata negli ospedali pubblici da medici c…6 citazioni
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4Art. 55 CC, art. 59 cpv. 1 CC, art. 33 cpv. 1 e 3 CO5 citazioni
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5Art. 44 segg5 citazioni
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6DTF 47_II_4975 citazioni01/01/1921 · 5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Verweigerung des Genossenbürgerrechts5 citazioni
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3 citazioni
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3 citazioni21/11/2006 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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