Fatti
Il caso riguarda l'indennizzo per le immissioni di rumore dovute al traffico aereo all'aeroporto di Zurigo. Il ricorrente, proprietario di un'azienda agricola a Opfikon, ha sostenuto che l'inquinamento acustico dovuto al traffico aereo ha diminuito il valore del suo immobile e che pertanto richiede un indennizzo.
L'inquinamento acustico era aumentato dopo l'introduzione della cosiddetta "4a ondata" di decolli dalla pista 16 nell'autunno del 1996 ed era stato oggetto di una procedura di espropriazione. Tuttavia, l'inquinamento acustico è diminuito dopo circa cinque anni ed è sceso al di sotto del valore limite di immissioni rilevante.
Legge
Il Tribunale federale afferma che il requisito della specialità delle immissioni di rumore nel caso in questione era soddisfatto solo temporaneamente, per circa cinque anni. Esamina quindi quali principi di indennizzo si applicano in caso di pregiudizi temporanei causati dall'esercizio di opere pubbliche.
In linea di principio, i vicini di opere pubbliche devono sopportare senza indennizzo le perturbazioni temporanee, a meno che le immissioni non siano straordinarie per tipo, intensità e durata e non causino un danno considerevole. Se i pregiudizi persistono più a lungo e sono eccessivi, si devono applicare le stesse regole di indennizzo come in caso di…