Fatti
La società A. SA, in qualità di titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco B., ha trasmesso all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) il 20 dicembre 2011 la documentazione per la revisione delle condizioni di ammissione di B. dopo la scadenza del brevetto. L'UFSP intendeva ridurre i prezzi di tutte le confezioni di B. del 21,24%, basandosi solo su un confronto dei prezzi all'estero (CPE) e senza considerare un margine di tolleranza.
Contro la decisione dell'UFSP del 21 giugno 2012, la società A. SA ha presentato ricorso. Il Tribunale amministrativo federale ha annullato la decisione e rinviato il caso all'UFSP affinché, dopo aver effettuato gli accertamenti necessari, emettesse una nuova decisione in merito alla riduzione dei prezzi, tenendo conto di una valutazione completa dell'economicità basata su un CPE e un confronto terapeutico trasversale (CTT).
L'UFSP ha presentato un ricorso di diritto pubblico chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale amministrativo federale e il ripristino della propria decisione del 21 giugno 2012.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha concluso che, dopo la scadenza della protezione brevettuale, deve essere effettuata una valutazione completa dell'economicità, basata su un CPE e un CTT. Nella misura in cui il manuale dell'UFSP relativo all'elenco delle specialità (ES) prevede, al punto F.1.3, una valutazione dell'economicità basata principalmente su un CPE, esso è contrario alla legge.
Il Tribunale federale ha affermato che il testo dell'art. 65e OAMal (in combinato disposto con gli…