Fatti
A., nato nel 1945, è deceduto il 31 maggio 2006. Ha lasciato come eredi legali le sue due figlie maggiorenni, U. e B. Per circa sei anni prima della sua morte, aveva vissuto in concubinato con G. L'assicurato aveva mantenuto un conto di libero passaggio presso la Fondazione Istituto di Previdenza LPP. Dopo la sua morte, le due figlie hanno chiesto all'Istituto di Previdenza il pagamento del saldo del conto di libero passaggio. L'Istituto di Previdenza ha rifiutato il pagamento e ha sostenuto che la beneficiaria fosse G. in quanto ex partner convivente.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso delle figlie. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 lett. b OLP, in caso di decesso dell'assicurato, hanno diritto prioritario i superstiti ai sensi degli art. 19, 19a e 20 LPP, in secondo luogo, tra gli altri, la persona che ha convissuto ininterrottamente con l'assicurato negli ultimi cinque anni fino alla sua morte (il che si applica a G.), e in terzo luogo, tra gli altri, i figli del defunto che non soddisfano i requisiti dell'art. 20 LPP.
Le ricorrenti si sono basate sull'art. 20a LPP, che disciplina la preferenza per le prestazioni ai superstiti. Tuttavia, il Tribunale federale ha stabilito che la normativa di preferenza secondo la LPP e quella secondo l'OLP riguardano fattispecie diverse.…