Fatti

S.S., originario del Kosovo, nato nel 1963, ha lavorato come stagionale nel Cantone di Zurigo dal 1987 al 1991. Il 26 giugno 1991 il suo permesso di soggiorno stagionale è stato convertito in un permesso di soggiorno annuale per attività lavorativa. Nel 1993 sua moglie R.S. e i figli A.S., B.S., C.S. e D.S. sono entrati in Svizzera e hanno ottenuto permessi di soggiorno nell'ambito del ricongiungimento familiare.

A causa di una malattia, a partire da agosto 1995 S.S. non era più occupato. Il suo permesso di soggiorno è stato prorogato per l'ultima volta fino al 3 dicembre 1997. Con decisione del 17 marzo 1998, la Polizia degli stranieri del Cantone di Zurigo ha respinto le richieste del 10 novembre 1997 di proroga dei permessi di soggiorno di S.S., sua moglie e i figli, e ha loro fissato un termine per lasciare il territorio cantonale. Il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso presentato contro tale decisione il 26 luglio 2000.

Legge

Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso di diritto pubblico. Il ricorso di diritto amministrativo è il rimedio giuridico a disposizione per far valere un presunto diritto alla contestata autorizzazione. A tal fine, il ricorrente deve rivolgersi prima all'istanza giurisdizionale cantonale competente ai sensi dell'art. 98a LTF, prima di poter adire il Tribunale federale.

In Cantoni come Zurigo, in cui l'ammissibilità del rimedio giuridico cantonale dipende dall'esistenza di un diritto soggettivo, il ricorrente, se il tribunale cantonale non entra nel merito solo per mancanza del presunto diritto…