Fatti

La Mess-Union GmbH ha istituito nel 1945 una fondazione di previdenza del personale (il "Fondo di previdenza del personale"). Nel 1953, la Mess-Union A.G. ha rilevato la fondazione in seguito alla trasformazione della società. Nel 1955, la Mess-Union A.G. è fallita. Il Fondo di previdenza del personale ha quindi richiesto la collocazione del suo credito di 73'693,60 CHF (capitale della fondazione con interessi) nella 2a classe. La Kredit- und Verwaltungsbank Zug A.G., creditrice del fallimento in 5a classe, ha contestato tale collocazione.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della banca. Ha ritenuto che l'autorità di vigilanza (il Consiglio distrettuale di Zurigo) fosse legittimata a rappresentare la fondazione nella procedura di collocazione, poiché gli organi della fondazione erano rimasti passivi. Il credito della fondazione nei confronti della società fallita non costituiva una semplice promessa di donazione, ma un investimento fisso di fondi che beneficia del privilegio della 2a classe ai sensi dell'art. 219 cpv. 4 LEF. Non importa che, al momento del fallimento, non vi fossero beneficiari con diritti a prestazioni della fondazione: il privilegio si applica…