Art. 86 CC
Del fine su proposta dell’autorità di vigilanza o dell’organo superiore della fondazione
1 L’autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell’autorità di vigilanza o dell’organo superiore della fondazione, modificare il fine della fondazione se questo ha assunto un carattere o sortito un effetto affatto diverso da quello che aveva in origine, cosicché la fondazione manifestamente più non corrisponda all’intenzione del fondatore.
2 Nelle stesse circostanze possono essere tolti o modificati gli oneri o le condizioni della fondazione che ne pregiudicano il fine.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Fondazioni di famiglia (art. 335 CC); limitazione della cerchia di beneficiari7 citazioni
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2Vigilanza sulle fondazioni. 1. Legittimazione a proporre ricorso di diritto amministrativo contro una decisione emanata d'ufficio dall'autorità di vigilanza (consid. 1 e 2). 2. In caso di cambiamenti nell'impresa fondat…6 citazioni
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3Fondazione di beneficenza a favore del personale0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Stiftungszweck1 citazioni
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1 citazioni
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VB.2006.003291 citazioni21/02/2007 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.