Art. 86 CC

Del fine su proposta dell’autorità di vigilanza o dell’organo superiore della fondazione

1 L’autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell’autorità di vigilanza o dell’organo superiore della fondazione, modificare il fine della fondazione se questo ha assunto un carattere o sortito un effetto affatto diverso da quello che aveva in origine, cosicché la fondazione manifestamente più non corrisponda all’intenzione del fondatore.
2 Nelle stesse circostanze possono essere tolti o modificati gli oneri o le condizioni della fondazione che ne pregiudicano il fine.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Fondazioni di famiglia (art. 335 CC); limitazione della cerchia di beneficiari
    · 30/11/2006 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    Vigilanza sulle fondazioni. 1. Legittimazione a proporre ricorso di diritto amministrativo contro una decisione emanata d'ufficio dall'autorità di vigilanza (consid. 1 e 2). 2. In caso di cambiamenti nell'impresa fondat…
    · 21/03/1984 · 6 citazioni Riassunto
  3. 3
    Fondazione di beneficenza a favore del personale
    · 21/11/1957 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Stiftungszweck
    · 26/11/2025 · 1 citazioni de
  • · 16/08/2021 · 1 citazioni de
  • VB.2006.00329
    21/02/2007 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.