Art. 88 CC
Soppressione da parte dell’autorità competente
1 L’autorità federale o cantonale competente pronuncia la soppressione della fondazione, su richiesta o d’ufficio, se: 1. il fine non può più essere conseguito e la fondazione non può essere mantenuta mediante una modifica dell’atto di fondazione; o 2. il fine è diventato illecito o immorale.
2 La soppressione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche è pronunciata dal giudice.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Azione di nullità di una fondazione16 citazioni
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2Liquidazione totale di una fondazione padronale di beneficenza9 citazioni
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3Fondazioni di famiglia (art. 335 CC); limitazione della cerchia di beneficiari6 citazioni
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4Vigilanza sulle fondazioni (art. 84 cpv. 1 CC) e libertà del fondatore (art. 80/81 e 83 CC)5 citazioni
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5DTF 76_I_395 citazioni22/03/1950 · 5 citazioni
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6Ricevibilità del ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni. 1. Applicabilità della OG nella versione del 20 dicembre 1968 (consid. 1). 2. Le disposizioni del CC su…3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Previdenza professionale6 citazioni
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.