Fatti

Y. C. e C. G. sono i figli e gli unici eredi della defunta M. C., deceduta il 30 dicembre 1983. Il 20 giugno 1984, hanno acquistato in comproprietà la quota di comproprietà di loro madre su un appezzamento del catasto di X.

M. C. aveva ereditato nel 1976 l'intero fondo fondiario, sul quale sorgeva un edificio in parte fatiscente e privo di ogni comfort. Con atto notarile del 27 marzo 1981, ne aveva ceduto la metà in comproprietà a M. S., per il prezzo di 26'000 franchi.

Ritenendo che la loro riserva ereditaria fosse stata lesa dall'atto di cessione immobiliare del 27 marzo 1981, Y. C. e C. G. hanno, il 28 dicembre 1984, intentato un'azione contro M. S. Con sentenza del 9 marzo 1993, la Corte civile del Tribunale cantonale del Cantone di Vaud ha respinto la loro azione nella misura in cui era ricevibile. Essa ha tuttavia accolto le conclusioni riconvenzionali del convenuto e condannato i ricorrenti, in solido, a versare a quest'ultimo 100'000 franchi a titolo di rimborso delle spese e degli oneri della comproprietà pagati in eccesso rispetto alla sua quota, principalmente delle spese sostenute per il risanamento dell'immobile.

I ricorrenti hanno proposto ricorso di riforma al Tribunale federale, concludendo per l'accoglimento delle loro azioni e il rigetto delle conclusioni liberatorie e riconvenzionali del convenuto. Il Tribunale federale ha respinto i loro ricorsi nella misura in cui erano ricevibili.

Legge

Il Tribunale cantonale ha condannato i ricorrenti, in virtù dell'art. 649 cpv. 2 CC, a versare 100'000 franchi al convenuto a titolo di contributo alle spese e agli oneri della comproprietà, comprese le spese sostenute per il risanamento dell'immobile controverso. Esso ha ritenuto che i ricorrenti avessero invano sollevato l'eccezione di prescrizione: le azioni dei comproprietari che hanno contribuito alle spese e agli oneri comuni in eccesso rispetto alle loro quote si prescrivono secondo il termine di dieci…