Art. 671 CC
Proprietà del medesimo
1 Ove taluno adoperi materiale altrui per costruire sul proprio fondo, o materiale proprio per costruire sul fondo altrui, il materiale diventa parte costitutiva del fondo.
2 Il proprietario dei materiali che furono adoperati senza il suo consenso ha il diritto di rivendicarli ed esigerne la rimozione, a spese del proprietario del fondo, in quanto si possa fare senza un danno sproporzionato.
3 Alle medesime condizioni il proprietario del fondo può domandare la rimozione a spese del costruttore dei materiali adoperati senza il suo consenso.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Azione diretta contro il committente da un appaltatore speciale parzialmente insodisfatto dall'appaltatore generale e non garantito da ipoteca legale9 citazioni
-
21. Contratto d'appalto concluso senza autorizzazione da un gerente d'albergo, e non ratificato dal proprietario dell'immobile (art. 38 CO)9 citazioni
-
3DTF 57_II_2537 citazioni01/01/1931 · 7 citazioni
-
4Incorporazione di materiali nel fondo altrui5 citazioni
-
5Costruzione sul fondo altrui3 citazioni
-
6DTF 54_II_4253 citazioni01/01/1928 · 3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Bauen auf fremdem Boden2 citazioni
-
2 citazioni
-
ZVE.2023.151 citazioni27/09/2023 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.