Art. 671 CC

Proprietà del medesimo

1 Ove taluno adoperi materiale altrui per costruire sul proprio fondo, o materiale proprio per costruire sul fondo altrui, il materiale diventa parte costitutiva del fondo.
2 Il proprietario dei materiali che furono adoperati senza il suo consenso ha il diritto di rivendicarli ed esigerne la rimozione, a spese del proprietario del fondo, in quanto si possa fare senza un danno sproporzionato.
3 Alle medesime condizioni il proprietario del fondo può domandare la rimozione a spese del costruttore dei materiali adoperati senza il suo consenso.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Azione diretta contro il committente da un appaltatore speciale parzialmente insodisfatto dall'appaltatore generale e non garantito da ipoteca legale
    · 21/06/1973 · 9 citazioni Riassunto
  2. 2
    1. Contratto d'appalto concluso senza autorizzazione da un gerente d'albergo, e non ratificato dal proprietario dell'immobile (art. 38 CO)
    · 13/02/1969 · 9 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 57_II_253
    01/01/1931 · 7 citazioni
  4. 4
    Incorporazione di materiali nel fondo altrui
    · 03/10/1955 · 5 citazioni
  5. 5
    Costruzione sul fondo altrui
    · 23/06/1955 · 3 citazioni
  6. 6
    DTF 54_II_425
    01/01/1928 · 3 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Bauen auf fremdem Boden
    · 01/03/2016 · 2 citazioni de
  • 31/07/2013 · 2 citazioni de Riassunto
  • ZVE.2023.15
    27/09/2023 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.