Art. 649 CC
Contribuzione alle spese ed oneri
1 Le spese d’amministrazione, le imposte ed altri aggravi derivanti dalla comproprietà, o che incombono alla cosa comune, sono sopportati dai comproprietari in proporzione delle loro quote, salvo patto contrario.
2 Il comproprietario che ha sopportato più della sua parte di tali spese può chiederne compenso agli altri nella stessa proporzione.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Domanda di rimborso delle spese e degli oneri della comproprietà; prescrizione dell'azione. 1. La regola di ripartizione delle spese e degli oneri della comproprietà stabilita dall'art. 649 CC si applica a tutti i pagam…5 citazioni
-
2Comproprietà di un'installazione costituita in servitù5 citazioni
-
3Proprietà per piani4 citazioni
-
4Art. 647 cpv. 2 n. 2, art. 647c segg., art. 712h cpv. 1 e 2 n. 1 e art. 712m cpv. 1 n. 1 CC1 citazioni
-
5Art. 537 cpv. 1 CO, diritto del socio al rimborso di spese da lui fatte negli affari della società0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Abolizione della comproprietà2 citazioni
-
Forderung aus Art. 649 Abs. 2 ZGB1 citazioni
-
1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.