Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

Il Tribunale federale ha riunito i ricorsi della Procura superiore del Cantone di Zurigo (6B_584/2024) e dell’imputato [A.] (6B_618/2024) avverso la sentenza della Corte d’appello del Cantone di Zurigo, I Sezione penale del 8 aprile 2024. Oggetto dei ricorsi erano la condanna dell’imputato per complicità in truffa professionale e riciclaggio plurimo nonché l’espulsione dal territorio nazionale pronunciata.

Fatto:

L’imputato è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Zurigo il 18 gennaio 2023 per complicità in truffa professionale e riciclaggio plurimo a una pena detentiva condizionale di 22 mesi ed è stato espulso dal territorio nazionale per 5 anni. La Corte d’appello del Cantone di Zurigo ha aumentato la pena il 8 aprile 2024 a 24 mesi condizionali e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.

Addebito:

L’imputato avrebbe commesso, tra il 27 aprile 2021 e il 7 maggio 2021, truffa professionale in concorso con persone non identificate e realizzato il reato di riciclaggio mediante versamenti presso distributori automatici di Bitcoin. In particolare, avrebbe ritirato il denaro contante ottenuto con l’inganno dalle vittime, versato il medesimo presso i distributori automatici di Bitcoin e trattenuto una parte per sé. La Procura lo aveva inizialmente accusato di concorso nel reato, mentre i giudici di merito hanno qualificato la sua condotta come complicità.

Impugnazioni:

L’imputato ha chiesto l’assoluzione, in subordine una pena più lieve e la rinuncia all’espulsione dal territorio nazionale. La Procura superiore ha chiesto una pena più severa (3 anni e 9 mesi di pena detentiva) e un’espulsione più lunga (8 anni).

Legge

1. Ammissibilità dei ricorsi:

Il Tribunale federale ha preso in esame i ricorsi, poiché sia l’imputato sia la Procura, in qualità di parti processuali, vantavano un interesse giuridicamente protetto alla revoca o alla modifica della sentenza impugnata (art. 81 cpv. 1 lett. a e b LTF). I ricorsi erano diretti avverso la medesima sentenza, motivo per cui la riunione dei procedimenti era giustificata.

2. Violazione del principio dell’accusa (art. 9 CPP):

L’imputato ha eccepito la violazione del principio dell’accusa, poiché l’atto d’accusa aveva formulato un addebito di concorso nel reato, mentre il tribunale lo ha condannato per complicità. Il Tribunale federale ha respinto tale eccezione. Il principio dell’accusa richiede unicamente che l’imputato sia a conoscenza, in termini fattuali, dell’addebito mosso nei suoi confronti. La qualificazione giuridica compete al giudice, il quale non è vincolato dalla qualificazione giuridica dell’accusa (art. 350 cpv. 1 CPP). L’imputato ha potuto difendersi adeguatamente, poiché il contributo materiale all’illecito era stato chiaramente descritto nell’atto d’accusa. Una qualificazione giuridica errata nell’atto d’accusa non comporta l’illegittimità del procedimento.

3. Distinzione tra concorso nel reato e complicità:

Il Tribunale federale ha confermato la qualificazione dell’imputato come complice e non come concorrente nel reato. Il concorso nel reato presuppone un accordo comune e una partecipazione rilevante alla pianificazione o all’esecuzione del reato (DTF 126 IV 84 consid. 2c/aa). L’imputato, tuttavia, non era a conoscenza del piano concreto dei mandanti, in particolare delle azioni di inganno nei confronti delle vittime. Il suo contributo si è limitato al ritiro e al versamento del denaro, da valutarsi come supporto secondario. I giudici di merito hanno correttamente qualificato tale condotta come complicità (art. 25 CP).

4. Espulsione dal…