Fatti
Il caso riguarda la controversia tra le due sorelle Hedwig P. e Suzanne R. in merito alla successione della loro sorella Mathilde R., deceduta il 9 aprile 1966 a Basilea. Il 8 luglio 1961, Mathilde R. aveva concluso un patto successorio con sua madre Berta R., in cui aveva previsto che le sue due sorelle sarebbero state le sue uniche eredi legali. Tuttavia, il 3 dicembre 1965, Mathilde R. ha redatto un testamento in cui ha istituito sua sorella Hedwig P. come unica erede. Dopo il decesso di Mathilde R., Suzanne R. ha impugnato questo testamento sostenendo che fosse contrario al precedente patto successorio.
Legge
Il DTF ha stabilito che il testamento del 3 dicembre 1965 non poteva essere impugnato sulla base dell'art. 494 cpv. 3 CC, poiché la disposizione contestata del patto successorio dell'8 luglio 1961 non conteneva clausole contrattuali, ma costituiva una disposizione per causa di morte liberamente revocabile ai sensi dell'art. 509 CC.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che l'azione di contestazione fosse comunque prescritta, sia in applicazione degli artt. 521 e 533 CC. Infatti, Suzanne R. aveva avuto conoscenza del testamento già nel luglio…