Fatti
Il 16 giugno 1982, l'Ufficio esecuzioni del Cantone di Ginevra ha aggiudicato alla signora Adrienne Szokoloczy il fondo n. 3836 e la quota di comproprietà di 79/1000 del fondo 3849, siti nel Comune di Veyrier, per il prezzo di 381'000 franchi. Fino alla scadenza del termine di pagamento concesso il 16 agosto 1982, l'aggiudicataria è intervenuta più volte presso l'Ufficio per ottenere, in particolare, la riscossione di un eventuale canone da pagare dal codebitor nella procedura di realizzazione del pegno.
Non accettando i reclami dell'aggiudicataria relativi allo stato dei luoghi, l'Ufficio esecuzioni ha notificato alla signora Szokoloczy il 14 settembre 1982 che l'aggiudicazione sarebbe stata revocata se non avesse saldato il debito entro il 30 settembre 1982. La signora Szokoloczy ha quindi presentato reclamo contro questa decisione all'Autorità di vigilanza del Cantone di Ginevra.
Con decisione del 1° dicembre 1982, l'Autorità di vigilanza ha respinto il reclamo dell'aggiudicataria e le ha fissato un ultimo termine di pagamento di dieci giorni, tenuto conto dell'effetto sospensivo accordato al reclamo, pena la decadenza della vendita dell'immobile.
Legge
Il Tribunale federale ritiene che l'Autorità cantonale di vigilanza non abbia fatto altro, fissando un termine supplementare di dieci giorni all'aggiudicataria per pagare il prezzo di aggiudicazione, che conformarsi a una prassi riconosciuta dal Tribunale federale come giustificata per ragioni di ordine pratico. Infatti, durante il termine di reclamo o di ricorso, gli uffici esecuzioni hanno l'abitudine di differire l'esecuzione di una decisione fino alla scadenza del termine o fino a quando non sia statuito sull'accordo dell'effetto sospensivo.
Sebbene il termine supplementare concesso dall'Autorità cantonale vada oltre la durata della procedura di…