Art. 143 LEF
Conseguenze della mora
1 Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l’aggiudicazione è revocata e l’ufficio d’esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto. L’articolo 126 è applicabile.
2 Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d’ogni altro danno. Gli interessi perduti sono calcolati nella misura del cinque per cento.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Vendita di un immobile ai pubblici incanti; mora del deliberatario; responsabilità per le spese di realizzazione5 citazioni
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2DTF 75_III_114 citazioni01/01/1949 · 4 citazioni
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3Pagamento nell'ambito dell'incanto di un fondo (art. 143 LEF)3 citazioni
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4Realizzazione a trattative private di un fondo nel fallimento (art. 256 LEF)2 citazioni
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5Prestazione di garanzie ai pubblici incanti; art. 45 cpv. 1 lett. e RFF. 1. Non viola il diritto federale prevedere nelle condizioni di vendita il pagamento di una somma determinata in contanti e la prestazione di garan…2 citazioni
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6Avendo come risultato una proroga dell'effetto sospensivo accordato al reclamo, tale termine si giustifica per ragioni di ordine pratico ed è conforme alla giurisprudenza.2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ausfallforderung (Art. 143 SchKG)3 citazioni
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Klage aus SchKG3 citazioni
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Maggiorazione per rilancio2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.