Art. 143 LEF

Conseguenze della mora

1 Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l’aggiudicazione è revocata e l’ufficio d’esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto. L’articolo 126 è applicabile.
2 Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d’ogni altro danno. Gli interessi perduti sono calcolati nella misura del cinque per cento.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Vendita di un immobile ai pubblici incanti; mora del deliberatario; responsabilità per le spese di realizzazione
    · 04/10/1956 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 75_III_11
    01/01/1949 · 4 citazioni
  3. 3
    Pagamento nell'ambito dell'incanto di un fondo (art. 143 LEF)
    · 25/09/2002 · 3 citazioni
  4. 4
    Realizzazione a trattative private di un fondo nel fallimento (art. 256 LEF)
    · 24/01/2002 · 2 citazioni Riassunto
  5. 5
    Prestazione di garanzie ai pubblici incanti; art. 45 cpv. 1 lett. e RFF. 1. Non viola il diritto federale prevedere nelle condizioni di vendita il pagamento di una somma determinata in contanti e la prestazione di garan…
    · 26/10/1983 · 2 citazioni Riassunto
  6. 6
    Avendo come risultato una proroga dell'effetto sospensivo accordato al reclamo, tale termine si giustifica per ragioni di ordine pratico ed è conforme alla giurisprudenza.
    · 25/01/1983 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.