Fatti
Il Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (il ricorrente) rimprovera a A. (il convenuto), un esperto di protezione antincendio, di aver trasmesso nel 1991, senza la sua autorizzazione e dietro compenso, alla società Centrafeu AG un programma da lui sviluppato per il calcolo degli impianti di estinzione degli incendi a CO2, violando così il suo diritto d'autore. Il ricorrente ha presentato un reclamo il 15 agosto 1997 chiedendo il pagamento di 28'000 DM più interessi. Il tribunale cantonale di San Gallo ha respinto la richiesta. Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso del ricorrente e rinviato il caso all'istanza precedente per un nuovo esame.Legge
Secondo il Tribunale federale, le pretese del ricorrente fondate su un atto illecito o un arricchimento illegittimo sono prescritte entro un anno dalla conoscenza del danno e del suo autore (art. 60 cpv. 1 e 67 cpv. 1 CO). Sebbene il termine di prescrizione penale di tre anni previsto dall'art. 51 cpv. 1 della precedente legge sul diritto d'autore sia più lungo, esso era comunque scaduto al momento della presentazione del reclamo nel 1997.
Tuttavia, la pretesa di restituzione dei profitti illeciti ai sensi dell'art. 423 cpv. 1 CO non è soggetta allo stesso regime di…