Fatti

Il 14 aprile 1992, l'imprenditore Sig. M. ha richiesto al Tribunale di prima istanza di Ginevra di ordinare l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale sul fondo della Sig.ra H.-Z. Il tribunale ha accolto tale richiesta lo stesso giorno e l'iscrizione è avvenuta il 15 aprile 1992. Tuttavia, il 20 luglio 1992, il tribunale ha respinto la domanda dell'imprenditore e revocato l'ordinanza provvisoria. La Corte di giustizia ha confermato tale decisione il 15 ottobre 1992.

L'imprenditore ha presentato un ricorso di diritto pubblico contro questa sentenza presso il Tribunale federale.

Legge

Secondo la giurisprudenza costante, l'iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori deve essere effettuata nel registro fondiario entro tre mesi dal completamento dei lavori, conformemente all'art. 839 cpv. 2 CC. Questa disposizione istituisce un termine perentorio che può essere salvaguardato da un'iscrizione provvisoria ai sensi dell'art. 22 cpv. 4 ORF.

Nel caso di specie, il Tribunale federale ritiene che l'iscrizione provvisoria ordinata il 14 aprile 1992 e effettuata il 15 aprile 1992 abbia permesso di salvaguardare il termine di cui all'art. 839 cpv. 2 CC, nella misura in cui è intervenuta entro tre mesi dal completamento dei…