Fatti

Il caso riguarda un detenuto, A., che sta scontando una condanna a venti anni di reclusione per omicidio e tentata rapina aggravata, nonché una condanna a sei anni di reclusione per ripetuto furto aggravato e altri reati. Il detenuto ha richiesto la liberazione condizionale, che è stata negata dal Giudice dell'applicazione della pena (GIAP) e successivamente confermata dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP). Il detenuto ha quindi presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento delle sentenze della CRP e del GIAP e la sua liberazione condizionale.

Il detenuto sostiene che la Commissione per l'esame dei condannati pericolosi, che ha espresso un parere contrario alla sua liberazione condizionale, non era imparziale in quanto due dei suoi membri, la Presidente del Tribunale penale cantonale e il Procuratore generale, erano già intervenuti in precedenti procedure che lo vedevano coinvolto. Il detenuto sostiene inoltre che la mancata comunicazione dei nominativi dei membri della Commissione gli ha impedito di far valere eventuali motivi di ricusa.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo che la mancata comunicazione dei nominativi dei membri della Commissione per l'esame dei condannati pericolosi abbia violato l'art. 29 cpv. 1 Cost. e abbia impedito al detenuto di far valere eventuali motivi di ricusa.

Il Tribunale federale ha inoltre ritenuto che la presenza in seno alla Commissione di un giudice che in passato ha condannato il detenuto non viola l'art. 62d CP, in quanto la norma si riferisce esclusivamente al rappresentante della psichiatria. Tuttavia, il Tribunale federale ha ritenuto che il detenuto possa ricusare il procuratore pubblico membro della Commissione se questi ha…