Art. 75a CP
1 La commissione di cui all’articolo 62d cpv. 2 valuta la pericolosità pubblica dell’autore in vista del suo trasferimento in un penitenziario aperto, nonché in vista dell’autorizzazione di un regime aperto, se:
- a. l’autore ha commesso un crimine di cui all’articolo 64 cpv. 1; e b. l’autorità di esecuzione non è in grado di valutare con certezza la pericolosità pubblica del detenuto.
2 Per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale.
3 La pericolosità pubblica è presunta quando vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e commetta nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ricusa dei membri della commissione ex art. 62d cpv. 2 CP2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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20 citazioni
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Bewilligung eines humanitären Ausgangs19 citazioni
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Unbegleitete Urlaube, Versetzung in den offenen Strafvollzug19 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.