Fatti
Il procedimento riguarda un divorzio e l'attribuzione dell'autorità parentale su due figli comuni. Le parti, [X.] e [Y.] , si sono sposate nel 2000 e hanno due figli, [A.] (2005) e [B.] (2008). Dall'aprile 2009 le parti vivono separate. Nel quadro del procedimento di protezione del matrimonio, la custodia dei figli è stata affidata alla madre. Nel procedimento di divorzio, il padre ha chiesto l'attribuzione dell'autorità parentale a lui. Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha pronunciato il divorzio e ha posto i figli sotto l'autorità parentale della madre. Il Tribunale cantonale di Zurigo ha respinto l'appello del padre, senza sentire i figli.
Il padre ha presentato un ricorso e ha chiesto l'attribuzione dell'autorità parentale a lui o la restituzione della causa al giudice di primo grado. Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso e ha restituito la causa al Tribunale cantonale per l'audizione dei figli e una nuova decisione.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che l'audizione dei minori ai sensi dell'art. 298 Abs. 1 CPC può essere richiesta quando il minore ha raggiunto l'età di sei anni o quando sussistono motivi importanti. Nel caso in questione, il Tribunale cantonale ha rifiutato l'audizione dei minori, sebbene la figlia avesse superato l'età di sei anni e il figlio stesse per raggiungerla.
Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che il principio di indagine e il principio di ufficialità (art. 296 Abs. 1 e 3 CPC) sono applicabili alla determinazione della capacità genitoriale. Tuttavia, anche in questo ambito è ammessa un'anticipata valutazione delle prove. Il Tribunale cantonale si è espresso diffusamente sulla capacità genitoriale dei genitori e sul corso della custodia e del diritto di visita fino a quel momento e ha stabilito che dalla separazione era subentrata una certa calma.
Il Tribunale federale ha…