Art. 298 CPC

Audizione dei figli

1 I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano.
1bis Non è ammesso l’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva.
2 Nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori e il curatore vengono informati su tali risultanze.
3 Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Audizione del figlio e apprezzamento anticipato delle prove
    · 20/05/2020 · 54 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ordinanza dell'Obergericht zurighese dell'8 settembre 2010 sugli onorari d'avvocato: criteri per la determinazione dell'indennità del rappresentante del figlio nell'ambito della procedura di divorzio dei suoi genitori
    · 17/12/2015 · 23 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.