Fatti
Il ricorrente [X.] ha presentato ricorso contro la modifica della legge ticinese sui cani del 12 settembre 2007, in particolare contro l'introduzione dell'art. 7a, che consente di sequestrare e collocare presso terzi un cane in caso di inadempimento degli obblighi finanziari del detentore. Il ricorrente ha lamentato una violazione dell'art. 49 cpv. 1 Cost. (primato del diritto federale), della protezione degli animali, della garanzia della proprietà, dell'uguaglianza giuridica e del divieto di arbitrio, nonché della libertà personale.
Il Tribunale federale ha rigettato il ricorso e deciso che la norma impugnata non viola il diritto federale. Il sequestro di un cane per costringere al pagamento degli obblighi finanziari è uno strumento amministrativo di pressione che deve indurre il detentore ad adempiere ai suoi doveri.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la costituzionalità della norma impugnata e deciso che essa non viola il diritto federale. Il sequestro di un cane per costringere al pagamento degli obblighi finanziari è uno strumento amministrativo di pressione che deve indurre il detentore ad adempiere ai suoi doveri.
Il Tribunale ha osservato che la norma non interferisce con il diritto di esecuzione delle obbligazioni, ma costituisce un svantaggio giuridico amministrativo che deve indurre indirettamente il detentore del cane inadempiente ad adempiere ai suoi obblighi finanziari. L'inadempimento delle pretese pecuniarie di diritto pubblico può essere sanzionato con svantaggi giuridici amministrativi e sanzioni amministrative.
Il Tribunale ha anche esaminato…