Fatti
Il ricorrente [S.] ha presentato ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di previdenza professionale per l'età, i superstiti e l'invalidità contro una decisione della Fondazione istituzione di assicurazione LPP. La Commissione di ricorso ha chiesto un acconto spese di Fr. 900.-- entro il 3 gennaio 2001. Il ricorrente ha trasferito l'importo il 27 dicembre 2000 con data di valuta 29 dicembre 2000 sul conto della Commissione federale di ricorso. Tuttavia, l'accredito è avvenuto solo il 4 gennaio 2001. La Commissione di ricorso non ha preso in considerazione il ricorso poiché l'acconto spese non era stato pagato in tempo.
Il ricorrente ha impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale federale e ha chiesto di annullare la decisione della Commissione di ricorso e di proseguire il procedimento di ricorso. Ha sostenuto che il termine per il pagamento dell'acconto spese era troppo breve e che la Commissione di ricorso non aveva espresso esplicitamente le particolarità nel caso dell'uso del servizio di ordine di pagamento collettivo.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se la Commissione di ricorso aveva ragione di non prendere in considerazione il ricorso. Ha stabilito che la prassi del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni relative alla conservazione del termine per il pagamento dell'acconto spese attraverso una banca è seguita anche dalle Commissioni federali di ricorso.
Il Tribunale federale ha riconosciuto che l'acconto spese non era stato pagato in tempo, poiché il supporto di dati era stato consegnato in tempo alla posta, ma conteneva una data di scadenza tardiva. Ha stabilito che il ricorrente deve considerare il comportamento della banca, che aveva causato la data di scadenza tardiva, come quello di un ausiliario.
Il Tribunale federale ha anche respinto l'obiezione del ricorrente secondo cui il termine concesso per il pagamento era inadeguato in considerazione delle ferie…