Fatti

La [X. GmbH] è stata collegata forzatamente all'istituzione di raccolta LPP, sezione Svizzera tedesca, con decisione del 12 dicembre 2005 con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1999. La [X. GmbH] ha presentato ricorso alla Commissione federale di ricorso per la previdenza professionale, che ha respinto il ricorso il 4 luglio 2006.

La [X. GmbH] ha chiesto con ricorso al Tribunale amministrativo del 4 agosto 2006 di annullare la sentenza della Commissione di ricorso e di impedire il collegamento forzato. La ricorrente ha sostenuto che il suo unico proprietario [AC.] debba essere considerato come lavoratore autonomo e quindi non soggetto all'obbligo LPP.

Il DTF ha dovuto esaminare se l'unico proprietario della [X. GmbH] debba essere considerato come lavoratore dipendente ai sensi del diritto della previdenza professionale e se la [X. GmbH] sia quindi soggetta all'obbligo LPP.

Legge

Il DTF ha esaminato la competenza e la legittimazione della ricorrente. Ha stabilito che la competenza del DTF per valutare il ricorso è data e che la ricorrente è direttamente interessata dalla decisione impugnata e quindi autorizzata a presentare il ricorso al Tribunale amministrativo.

Il DTF ha applicato d'ufficio il diritto federale e ha esaminato se l'unico proprietario della [X. GmbH] debba essere considerato come lavoratore dipendente ai sensi del diritto della previdenza professionale. Ha stabilito che il concetto di lavoratore dipendente ai sensi dell'art. 2 comma 1 in combinazione con l'art. 7 comma 1 LPP debba essere valutato secondo i criteri dell'assicurazione per la vecchiaia e dei superstiti.

Il DTF ha concluso che l'unico proprietario della [X. GmbH] debba essere considerato come lavoratore dipendente ai sensi del diritto della previdenza professionale, poiché svolge un'attività non autonoma e non corre un rischio specifico di impresa. Ha respinto il ricorso e confermato il collegamento…