Fatti

Il ricorrente [X.] aveva guidato un'auto il 24 novembre 2009, sebbene fosse sotto l'influenza della cocaina. La polizia cantonale di Basilea-Città gli ritirò quindi la patente di guida per un periodo indeterminato. Il ricorrente presentò ricorso contro questa decisione, che tuttavia fu respinto dal Tribunale d'appello del Canton Basilea-Città.

Il ricorrente presentò quindi ricorso al Tribunale federale e chiese che la causa fosse rinviata alla precedente istanza per una nuova valutazione e che fosse disposto un peritaggio. Tuttavia, il Tribunale federale respinse il ricorso e confermò il ritiro della patente di guida.

Legge

Il Tribunale federale verificò se la precedente istanza aveva stabilito correttamente i fatti. Stabilì che la precedente istanza aveva giustamente assunto, sulla base dell'esame tossicologico e del referto medico-legale, che il ricorrente il 24 novembre 2009 aveva guidato un'auto sotto l'influenza della cocaina.

Il Tribunale sottolineò anche che per la guida di veicoli sotto l'influenza della cocaina vige la tolleranza zero e che la presenza di cocaina nel sangue è sufficiente per giustificare il ritiro della patente di guida. Fece riferimento ai referti dell'Istituto di medicina legale e delle Cliniche psichiatriche universitarie di Basilea, che avevano classificato il ricorrente come squilibrato dal punto…