Fatti
Il Tribunale distrettuale di Zofingen ha condannato il ricorrente (A.) il 22 agosto 2022 per tentata violenza sessuale, tentate molestie sessuali su minore, pornografia, tentata pornografia e violenza per una pena detentiva di 12 mesi con concessione della condizionale per un periodo di prova di 4 anni, nonché per una multa di fr. 1'500.-. Per gli altri capi d’accusa lo ha assolto e ha disposto un divieto di attività professionale a vita nonché l’espulsione dal territorio nazionale per la durata di 5 anni.
In seguito all’appello di A. e della procura, il Tribunale superiore del Cantone Argovia lo ha assolto il 21 dicembre 2023 dai capi d’accusa di tentate molestie sessuali su minore a pagamento, di tentata pornografia e di atti sessuali con minore. Lo ha invece condannato per atti sessuali con minore, per più atti di violenza, in parte tentati, e per pornografia a una pena detentiva di 3 anni con concessione della condizionale parziale per un periodo di prova di 4 anni. Ha inoltre accertato la violazione del principio di accelerazione del procedimento, ha disposto l’espulsione di A. dal territorio nazionale per 5 anni e ha ordinato un divieto di attività professionale a vita.
A. ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale il 15 gennaio 2025 chiedendo l’assoluzione da diversi capi d’accusa nonché una multa condizionale di massimo 180 aliquote giornaliere da fr. 10.-. La Procura superiore del Cantone Argovia e il Tribunale superiore del Cantone Argovia hanno rinunciato a presentare osservazioni.
Il ricorrente ha eccepito che l’accertamento del fatto da parte della precedente istanza si basa su prove raccolte illegalmente, in particolare perché la polizia, durante una perquisizione domiciliare effettuata l’11 novembre 2018, avrebbe richiesto il codice PIN del suo telefono cellulare senza averlo previamente informato del suo diritto di non rispondere (art. 158 CPP). La precedente istanza aveva ritenuto utilizzabili le prove, poiché la richiesta del codice PIN non avrebbe costituito un interrogatorio formale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se la richiesta del codice di accesso a un telefono cellulare nel corso di una perquisizione domiciliare debba essere qualificata come interrogatorio informale o come interrogatorio dell’imputato ai sensi degli art. 157 segg. CPP. Ha sottolineato che il principio „nemo tenetur“ (art. 32 Cost., art. 6 n. 1 CEDU, art. 14 cpv. 3 lett. g Patto ONU II) nonché il privilegio contro l’autoincriminazione (art. 158 cpv. 1 lett. b CPP) richiedono l’informazione sul diritto di non rispondere non appena il sospetto nei confronti di una persona si sia talmente concretizzato da doverla considerare seriamente quale possibile partecipe al reato. Tale obbligo sussiste indipendentemente dal fatto che l’interrogatorio venga verbalizzato formalmente o avvenga nel corso di una perquisizione domiciliare.
Il Tribunale ha precisato che l’interrogatorio informale è ammesso solo nella fase iniziale delle indagini e non può essere utilizzato per eludere la sfera di protezione degli art. 158 segg. CPP. Non appena la posizione della persona è chiarita e questa deve essere trattata come imputato, occorre procedere all’informazione ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 CPP. La richiesta di un codice di sblocco del dispositivo non rientra tra le domande amministrative volte a facilitare la perquisizione (ad esempio, quali locali sono abitati), bensì serve a ottenere informazioni rilevanti per il procedimento. Un tale interrogatorio senza informazione costituisce una lesione inaccettabile del principio „nemo tenetur“ e comporta l’assoluta inutilizzabilità delle prove raccolte (art. 158 cpv. 2, art. 141 cpv. 1 CPP).
Per quanto concerne la portata dell’effetto di inutilizzabilità delle prove, il Tribunale ha fatto riferimento all’art. 141 cpv. 4 CPP nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024, il quale disciplina…