Fatti
Parti: [A.] (ricorrente) contro [B.] e [C.] (opponenti).
Fatti: [A.] e [C.] sono i genitori non sposati, separati, di [B.] (nato nel 2016). [B.] è sotto l'affidamento congiunto dei genitori e vive con la madre. Il 18 dicembre 2019, [B.] e [C.] hanno presentato una denuncia presso il tribunale distrettuale di Willisau contro [A.] per il mantenimento e ulteriori questioni relative ai figli. Il 21 gennaio 2021, il tribunale distrettuale ha emesso la sua sentenza, ponendo [B.] sotto l'affidamento esclusivo della madre e obbligando [A.] a pagare le prestazioni di mantenimento mensili. Contro questa sentenza, [A.] ha presentato un appello e [B.] e [C.] un appello incidentale presso il tribunale cantonale di Lucerna. Con sentenza dell'8 settembre 2022, il tribunale cantonale ha confermato la regolamentazione dell'affidamento, ha adattato la regolamentazione della custodia e ha regolato nuovamente il mantenimento. [A.] ha quindi presentato un ricorso in materia civile presso il Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale esamina inizialmente l'ammissibilità del ricorso e constata che esso è sufficientemente motivato e soddisfa le condizioni per un ricorso in materia civile. Esso esamina poi la lamentela del ricorrente riguardo al diritto di essere sentito e constata che nel processo civile contro un minore il diritto costituzionale di essere sentito non serve a limitare i rischi di processo del genitore obbligato al mantenimento. Il Tribunale federale fa anche notare che il divieto di peggioramento nel caso di un appello incidentale non si applica e che il ricorrente deve valutare personalmente le possibilità e i rischi della procedura di appello.
Successivamente, il Tribunale federale esamina la lamentela del ricorrente secondo cui il tribunale di primo grado non avrebbe ascoltato l'opponente 1. Il Tribunale federale constata che al momento della sentenza impugnata l'opponente 1 non aveva ancora sei anni e che quindi non era necessario procedere a un'audizione del minore. Esso fa anche notare che il ricorrente non ha menzionato circostanze particolari che giustificherebbero una deroga all'età soglia.
Il Tribunale federale esamina poi la questione dell'affidamento alternato e constata che il tribunale di primo grado ha giustamente stabilito che i genitori sono in grado di comunicare e collaborare tra…