Fatti
Parti:
- Ricorrente: [A.] , rappresentato dall'avvocato Hans Luginbühl
- Ricorso: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), Segreteria generale, Servizio giuridico, 3003 Berna
Fatti:
[A.] ha lavorato presso la Segreteria generale del DATEC dal 2014 e ha svolto attività di docenza come lavoro secondario. Ha adempiuto ai suoi orari di lavoro presso il DATEC durante le sue attività di docenza, il che ha portato a irregolarità. Il DATEC ha licenziato il rapporto di lavoro a causa di violazioni del dovere di fedeltà. Il Tribunale amministrativo federale ha confermato in parte il licenziamento e ha ridotto il saldo negativo delle ore da 306.32 a 284.83 ore.
Questione principale: La legittimità del licenziamento e l'importo del saldo negativo delle ore.
Legge
La decisione impugnata del Tribunale amministrativo federale riguarda un rapporto di lavoro di diritto pubblico ed è quindi ammissibile. Il Tribunale federale esamina liberamente l'applicazione corretta del diritto federale e può correggere l'accertamento dei fatti della precedente istanza se è evidentemente errato o si basa su una violazione del diritto.
In discussione è la conformità al diritto federale della determinazione da parte dell'istanza precedente di un saldo negativo di ore di 284.83 ore e la conferma conseguente del licenziamento ordinario del 22 ottobre 2018. Inoltre, è necessario esaminare se l'istanza precedente ha correttamente negato un diritto al risarcimento del ricorrente e gli ha concesso solo un'indennità di parte ridotta di Fr. 500.-.
L'istanza precedente ha considerato che il ricorrente avesse lavorato occasionalmente per il ricorso durante la sua occupazione secondaria come docente. Aveva indicato come tempo di lavoro le prestazioni fornite durante le ore di lezione, il che viola le disposizioni di cui all'art. 10 cpv. 3 lett. a LPers. A partire dal 1° gennaio 2018, il ricorrente non ha effettuato alcuna registrazione, sebbene avrebbe dovuto utilizzare dieci giorni liberi come concordato. Il licenziamento è quindi avvenuto in modo legittimo e si considera colpevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 lett. a OPers.
La valutazione dell'istanza precedente si basa su una valutazione approfondita della situazione di fatto e di diritto. Le obiezioni del ricorrente riguardo all'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente si esauriscono in gran parte in una critica appellativa e si limitano altrimenti alla presentazione della propria opinione. L'istanza precedente non ha violato il diritto federale proteggendo il comportamento sleale e abusivo del GS-DATEC.
La mancanza di un formale…