Fatti
Parti:
- [A.] (ricorrente), nato nel 1980, e [B.] (opponente), nata nel 1987, sono i genitori non sposati e separati di [C.] , nato nel 2015.
- [C.] è sotto l'affidamento congiunto di entrambi i genitori.
Procedura:
- [A.] ha richiesto il 28 giugno 2017 al Tribunale regionale Berna-Mittelland di regolare l'affidamento del bambino nonché il mantenimento del bambino.
- [B.] ha presentato la stessa richiesta al Tribunale regionale Berna-Jura-Seeland il 5 luglio 2017.
- Il Tribunale regionale Berna-Mittelland non ha esaminato la domanda presentata presso di esso il 8 marzo 2018 per mancanza di competenza territoriale.
- Il Tribunale regionale Berna-Jura-Seeland ha nominato un curatore del diritto di visita per [C.] il 4 giugno 2018 e ha designato [D.] come rappresentante del bambino il 18 giugno 2018.
- Dopo il fallimento della mediazione, il Tribunale regionale Berna-Jura-Seeland ha commissionato una perizia psicologica familiare, depositata il 27 febbraio 2020.
- Con decisione del 13 ottobre 2020, il Tribunale regionale Berna-Jura-Seeland ha mantenuto il bambino sotto l'affidamento congiunto dei genitori, lo ha posto sotto la custodia alternata di entrambi i genitori con domicilio presso la madre e ha stabilito un regolamento dettagliato dell'affidamento.
- Il ricorso presentato da [A.] il 17 giugno 2021 contro la decisione riguardante il regolamento dell'affidamento e il mantenimento del bambino è stato respinto dal Tribunale superiore del Canton Berna con decisione del 12 maggio 2022.
- [A.] ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale il 15 giugno 2022.
Punti principali della controversia:
- Quote di affidamento: [A.] chiede un affidamento paritario (modello 50/50), mentre il tribunale di primo grado ha concesso al padre una quota di affidamento del 40%.
- Mantenimento del bambino: [A.] contesta il calcolo del mantenimento del bambino e chiede il rinvio della causa al tribunale di primo grado.
Legge
Il Tribunale federale esamina il ricorso in materia civile e constata che il ricorso riguardante le quote di affidamento è infondato. Il tribunale di primo grado ha stabilito le quote di affidamento in base al potere discrezionale del giudice (art. 4 CC), dove il benessere del bambino, come massima suprema del diritto del bambino, è di particolare importanza. Il tribunale di primo grado non ha stabilito le quote di affidamento in modo arbitrario o evidentemente ingiusto, ma ha tenuto conto delle circostanze del caso specifico e ha trovato una soluzione adattata alle particolarità.
Per quanto riguarda il mantenimento del bambino, il Tribunale federale constata che il tribunale di primo grado ha considerato insufficientemente motivata la impugnazione del ricorrente riguardo alle fasi di…