Art. 268 CC

In generale

1 L’adozione è pronunciata dall’autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi.
2 Le condizioni di adozione devono essere adempiute già al momento della presentazione della domanda.
3 Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell’incapacità di discernimento dell’adottante non è di ostacolo all’adozione, purché siano ancora adempiute le altre condizioni.
4 Se l’adottando diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull’adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempiute.
5 La decisione di adozione contiene tutte le indicazioni necessarie per l’iscrizione del prenome, del cognome e della cittadinanza dell’adottato nel registro dello stato civile.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Consenso dei genitori all'adozione; massima inquisitoria
    · 04/11/2010 · 4 citazioni
  2. 2
    Adozione di un parente minorenne
    · 24/10/2008 · 2 citazioni
  3. 3
    Adozione, diritto internazionale e transitorio
    · 29/12/1980 · 2 citazioni
  4. 4
    Cambiamento di nome, diritto di essere sentito
    · 13/10/1971 · 2 citazioni Riassunto
  5. 5
    Iscrizione di un'adozione pronunciata all'estero nel registro svizzero delle famiglie (art. 78 cpv. 1 e 2 LDIP)
    · 27/08/1991 · 1 citazioni
  6. 6
    Legge federale sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola (LPF)
    · 20/01/1966 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Adoption
    · 23/10/2007 · 3 citazioni de
  • 22/05/2023 · 2 citazioni de Riassunto
  • Adoption
    VD.2020.239
    · 22/04/2021 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.