Art. 268 CC
In generale
1 L’adozione è pronunciata dall’autorità cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi.
2 Le condizioni di adozione devono essere adempiute già al momento della presentazione della domanda.
3 Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell’incapacità di discernimento dell’adottante non è di ostacolo all’adozione, purché siano ancora adempiute le altre condizioni.
4 Se l’adottando diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull’adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempiute.
5 La decisione di adozione contiene tutte le indicazioni necessarie per l’iscrizione del prenome, del cognome e della cittadinanza dell’adottato nel registro dello stato civile.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Consenso dei genitori all'adozione; massima inquisitoria4 citazioni
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2Adozione di un parente minorenne2 citazioni
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3Adozione, diritto internazionale e transitorio2 citazioni
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4Cambiamento di nome, diritto di essere sentito2 citazioni
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5Iscrizione di un'adozione pronunciata all'estero nel registro svizzero delle famiglie (art. 78 cpv. 1 e 2 LDIP)1 citazioni
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6Legge federale sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola (LPF)1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Adoption3 citazioni
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2 citazioni
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Adoption1 citazioniVD.2020.239· 22/04/2021 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.