Fatti
Le parti A.A. (marito) e B.A. (moglie) si sono sposate nel 2018 ed hanno una figlia comune C.A., nata nel 2018. Il 21 ottobre 2020 B.A. ha presentato al Tribunale cantonale di Zugo un ricorso per protezione del matrimonio, nel quale chiedeva l’affidamento della figlia, l’assegnazione dell’abitazione coniugale e l’obbligo per A.A. di corrispondere un assegno mensile di mantenimento per sé e per la figlia pari ad almeno CHF 9'821.80.
Il Tribunale cantonale di Zugo ha deciso il 14 ottobre 2020 come segue: C.A. è stata affidata alla madre, il diritto di visita del padre è stato regolato e A.A. è stato obbligato, a decorrere dal 14 ottobre 2020, a corrispondere per C.A. un assegno mensile di mantenimento pari a CHF 7'462.- (più assegno familiare). Di tale importo, CHF 2'311.- (più assegno familiare) spettavano all’assegno di mantenimento in denaro e CHF 5'151.- all’assegno di mantenimento per la cura dei figli. L’abitazione coniugale è stata assegnata in uso esclusivo a B.A. e C.A.
A seguito dell’appello proposto da A.A., l’Appello cantonale di Zugo ha modificato l’affidamento in affidamento alternato e ha ridefinito le quote di cura. Per il periodo dal 14 ottobre 2020 alla data di trasferimento di B.A. dall’abitazione coniugale (al più tardi fino al 30 giugno 2022) ha stabilito gli assegni come segue: assegno di mantenimento in denaro CHF 2'430.- (più assegno familiare), assegno di mantenimento per la cura dei figli CHF 3'250.- e assegno coniugale CHF 1'830.-. Per il periodo successivo (a decorrere dal 1° luglio 2022) sono stati fissati l’assegno di mantenimento in denaro a CHF 2'110.- (più assegno familiare), l’assegno di mantenimento per la cura dei figli a CHF 2'410.- e l’assegno coniugale a CHF 2'600.-.
A.A. ha proposto ricorso al Tribunale federale e si è opposto all’obbligo di corrispondere l’assegno coniugale a B.A. Inoltre, ha chiesto di fissare l’assegno di mantenimento in denaro per C.A. nella seconda fase (a decorrere dal 1° luglio 2022) a CHF 1'510.- (più assegno familiare). In via subordinata, ha chiesto la rimessione della causa al giudice di merito. B.A. ha chiesto il rigetto del ricorso, per quanto fosse ammissibile. Il giudice di merito ha rinunciato a prendere posizione.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se l’Appello cantonale di Zugo, riducendo l’assegno di mantenimento per la cura dei figli e utilizzando le risorse così liberate per l’assegno coniugale, avesse violato arbitrariamente il principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC). Il principio dispositivo prevede che il giudice non possa attribuire a una parte più di quanto richiesto e nulla di diverso, né meno di quanto riconosciuto dalla controparte. Nel procedimento di impugnazione, il principio dispositivo vieta al giudice di appello di oltrepassare le domande formulate dal ricorrente e di modificare a suo sfavore la sentenza di primo grado, salvo che la controparte abbia proposto un appello incidentale (divieto di reformatio in peius).
Il Tribunale federale ha constatato che il principio dispositivo vale nel procedimento di protezione del matrimonio per l’assegno coniugale, mentre l’assegno per i figli è disciplinato dal principio inquisitorio. Il giudice non può quindi attribuire d’ufficio a un coniuge un assegno superiore a quanto richiesto. Tuttavia, il giudice di appello può, nell’ambito del metodo di calcolo a due fasi con ripartizione dell’eccedenza, tenere conto delle risultanze relative all’assegno per i figli anche nella controversia sull’assegno coniugale. Ciò vale in particolare quando il giudice di appello obbliga il genitore obbligato al pagamento di un importo complessivo di assegni di mantenimento significativamente superiore a…