Art. 271 CPC
Campo d’applicazione
Fatti salvi gli articoli 272 e 273, la procedura sommaria è applicabile alle misure a tutela dell’unione coniugale, segnatamente a:
- a. misure secondo gli articoli 172–179 CC ;
- b. estensione a un coniuge della facoltà di rappresentanza dell’unione coniugale (art. 166 cpv. 2 n. 1 CC);
- c. autorizzazione a un coniuge a disporre dell’abitazione familiare (art. 169 cpv. 2 CC);
- d. obbligo d’informazione dei coniugi sui rispettivi redditi, sostanza e debiti (art. 170 cpv. 2 CC);
- e. pronuncia della separazione dei beni e ripristino del precedente regime dei beni (art. 185, 187 cpv. 2, 189 e 191 CC);
- f. obbligo di un coniuge di concorrere alla compilazione dell’inventario (art. 195a CC);
- g. fissazione di dilazioni di pagamento e prestazione di garanzie tra coniugi, al di fuori di un processo sulla liquidazione del regime dei beni (art. 203 cpv. 2, 218, 235 cpv. 2 e 250 cpv. 2 CC);
- h. consenso di un coniuge alla rinuncia o all’accettazione di un’eredità (art. 230 cpv. 2 CC);
- i. avviso ai debitori e garanzia dell’obbligo di mantenimento dopo il divorzio, al di fuori di un processo sull’obbligo di mantenimento dopo il divorzio (art. 132 CC).
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Conclusioni sul mantenimento fra coniugi nella procedura di misure a tutela dell'unione coniugale19 citazioni
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2Tutela dell'unione coniugale; mantenimento del coniuge e principio dispositivo nella procedura di appello12 citazioni
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3Competenza territoriale per la diffida ai debitori7 citazioni
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4Nessun contributo di mantenimento per la previdenza durante la procedura di divorzio3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Eheschutz24 citazioni
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Getrenntleben22 citazioniZB.2020.6· 18/06/2020 · 22 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.