Fatti

Organizzazione ripetuta di giochi d’azzardo illegali al di fuori di case da gioco concessionarie: prescrizione, principio d’accusa, valutazione del fatto e commisurazione della pena

Parti e soggetti del procedimento:

I ricorrenti sono il ricorrente 1 (responsabile della direzione del locale [C.] ) e il ricorrente 2 (proprietario dei locali e padre del ricorrente 1). Essi sono rappresentati dall’avvocato Dr. Stefan Suter.

Le ricorrenti in opposizione sono la Procura penale del Canton Basilea Città e la Commissione federale delle case da gioco (CFCG). Oggetto del ricorso è la sentenza della Corte d’appello del Canton Basilea Città del 9 dicembre 2024 (SB.2024.2), che ha confermato la sentenza del Tribunale penale di Basilea Città del 13 novembre 2023 e l’ordinanza penale della CFCG del 14 dicembre 2022.

Norme giuridiche e addebiti:

  • Ai ricorrenti viene contestata l’organizzazione ripetuta di giochi d’azzardo al di fuori di case da gioco concessionarie ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 lett. a della Legge sulle case da gioco (LCG). Per giochi d’azzardo ai sensi della LCG si intendono i giochi nei quali, previo versamento di una posta, è prospettato un guadagno in denaro o un altro vantaggio di valore pecuniario, che dipende in tutto o in gran parte dal caso (art. 3 cpv. 1 LCG). Gli apparecchi per giochi d’azzardo sono dispositivi che offrono un gioco d’azzardo che si svolge essenzialmente in modo automatico (art. 3 cpv. 2 LCG).
  • L’organizzazione di giochi d’azzardo è consentita solo nelle case da gioco concessionarie (art. 4 cpv. 1 LCG).
  • I ricorrenti avrebbero offerto, negli anni 2016-2018 nel locale [C.] , diversi apparecchi con giochi d’azzardo o apparecchi per giochi d’azzardo. Il ricorrente 1 sarebbe stato responsabile della direzione del locale, mentre il ricorrente 2, in qualità di proprietario dei locali, avrebbe concesso in locazione gli stessi al figlio, conoscendone l’utilizzo, e avrebbe partecipato in modo determinante alla loro gestione.

Svolgimento del procedimento e decisioni delle istanze precedenti:

1. Ordinanza penale della CFCG del 14 dicembre 2022:

  • La CFCG ha dichiarato entrambi i ricorrenti colpevoli di organizzazione ripetuta di giochi d’azzardo al di fuori di case da gioco concessionarie e li ha condannati al pagamento di una multa di fr. 25’900.-- ciascuno.
  • Essa ha disposto la confisca degli oggetti e delle somme sequestrate presso il ricorrente 1 e ha stabilito un credito di rivalsa pari a fr. 84’918.-- a suo carico. Dopo la compensazione con le somme svincolate dal sequestro per un importo di fr. 77’997.60, egli dovrebbe ancora pagare allo Stato un credito di rivalsa pari a fr. 6’920.40.

2. Sentenza del Tribunale penale di Basilea Città del 13 novembre 2023:

  • A seguito dell’opposizione dei ricorrenti all’ordinanza penale della CFCG, il Tribunale penale del Canton Basilea Città ha confermato le dichiarazioni di colpevolezza per reiterata violazione della Legge sulle case da gioco, le multe inflitte nonché le decisioni della CFCG concernenti le conseguenze accessorie.

3. Sentenza della Corte d’appello di Basilea Città del 9 dicembre 2024:

  • A seguito dei ricorsi dei ricorrenti, la Corte d’appello del Canton Basilea Città ha confermato la sentenza del Tribunale penale di Basilea Città.

Punti principali della controversia e richieste del ricorso:

I ricorrenti hanno richiesto nel loro ricorso penale

  • L’annullamento della sentenza della Corte d’appello del Canton Basilea Città e la loro assoluzione dall’accusa.
  • Il rigetto del credito di rivalsa e l’annullamento del dispositivo corrispondente.
  • La revoca del sequestro e la restituzione delle somme sequestrate al ricorrente 1.
  • In via subordinata, la rimessione del procedimento alle istanze precedenti per una nuova valutazione.
  • L’esenzione dal pagamento delle spese processuali. Ai ricorrenti deve essere riconosciuto un equo indennizzo delle spese di parte.

Punti essenziali del ricorso:

I ricorrenti hanno dedotto

1. Prescrizione:

I ricorrenti hanno sostenuto che l’ordinanza penale della CFCG del 14 dicembre 2022 non costituisce una sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP e non interrompe pertanto la prescrizione dell’azione penale. L’istanza precedente ritiene che per le violazioni dell’art. 56 cpv. 1 lett. a LCG si applichi un termine di prescrizione di sette anni. La sentenza di primo grado del Tribunale penale del Canton Basilea Città è stata pronunciata il 13 novembre 2023. Per i reati che i ricorrenti avrebbero commesso il 22 settembre 2016 (data del sequestro di diversi apparecchi), la prescrizione sarebbe già decorrente.

2. Violazione del principio d’accusa:

Il ricorrente 2 ha denunciato una violazione del principio d’accusa. Non risulta chiaro quale concreto fatto storico costituisca oggetto dell’accusa. L’atto d’accusa non contiene indicazioni relative a un’azione individualizzata ascrittagli, motivo per cui non sarebbe stato possibile un’efficace difesa. Con ciò sarebbero stati violati, oltre al principio d’accusa, anche il suo diritto all’ascolto nel procedimento e l’obbligo di motivazione.

3. Accertamento arbitrario del fatto e violazione della presunzione d’innocenza:

I ricorrenti si sono opposti all’accertamento del fatto da parte dell’istanza precedente e, richiamando il principio “in dubio pro reo”, hanno denunciato una violazione della presunzione d’innocenza. Essi hanno contestato in particolare la valutabilità della deposizione dell’impiegata di servizio [D.] , la mancanza di individualizzazione delle azioni contestate, l’insufficiente considerazione delle loro obiezioni nonché l’arbitraria determinazione del credito di rivalsa.

4. Commisurazione della pena:

I ricorrenti hanno impugnato la commisurazione della pena e criticato il fatto che l’istanza precedente abbia fissato in modo eccessivo e arbitrario le multe. Essi hanno inoltre contestato l’impossibilità di una sospensione condizionale delle multe per contravvenzione pronunciate.

5. Credito di rivalsa e sequestro:

Il ricorrente 1 ha sostenuto che i sequestri sono stati disposti illegittimamente, che le somme devono essere svincolate e non possono essere compensate con il credito di rivalsa. Egli ha inoltre criticato il credito di rivalsa a suo carico pari a fr. 84’918.--. La stima alla base del calcolo del credito di rivalsa sarebbe arbitraria e insufficientemente motivata. Il comportamento dell’istanza precedente violerebbe la presunzione d’innocenza.

Norme giuridiche del ricorso:

Il ricorso si basa sulle seguenti norme giuridiche

  • Art. 56 cpv. 1 lett. a LCG (organizzazione di giochi d’azzardo illegali).
  • Art. 3 LCG (definizione di gioco d’azzardo e di apparecchi per giochi d’azzardo).
  • Art. 4 cpv. 1 LCG (divieto di offrire giochi d’azzardo al di fuori di case da gioco concessionarie).
  • Art. 97 cpv. 3 CP (interruzione della prescrizione dell’azione penale mediante sentenza di primo grado).
  • Art. 325 cpv. 1 lett. f e g CPP (requisiti dell’atto d’accusa).
  • Art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU (principio d’accusa e diritto a un processo equo).
  • Art. 70 cpv. 1 e 5 CP (confisca e stima di valori patrimoniali).
  • Art. 71 cpv.
1 CP (credito di rivalsa in caso di beni non più esistenti). --- Verfahrensdauer und aufschiebende Wirkung: I ricorrenti hanno criticato la lunga durata del procedimento, superiore ai sei anni (dalla prima verifica della polizia il 22 settembre 2016 alla sentenza penale della CFCG del 14 dicembre 2022). La domanda di effetto sospensivo presentata con il ricorso in materia penale è stata respinta con provvedimento del 30 gennaio 2025. --- Entscheid des Bundesgerichts: Il Tribunale federale ha ritenuto di respingere il ricorso per quanto ammissibile. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono state poste a carico dei ricorrenti in parti uguali e con responsabilità solidale. --- Titel: "Organizzazione ripetuta di giochi d’azzardo illegali al di fuori di case da gioco concessionarie: prescrizione, principio d’accusa, valutazione del fatto e commisurazione della pena\" --- Fakten: I ricorrenti: Il ricorrente 1 (responsabile della direzione del locale [C.] ) e il ricorrente 2 (proprietario dei locali e padre del ricorrente 1) sono stati rappresentati dall’avvocato Dr. Stefan Suter. Le ricorrenti: La Procura penale del Canton Basilea Città e la Commissione federale delle case da gioco (CFCG). Sachverhalt und Vorwürfe: Ai ricorrenti viene contestato di aver offerto, negli anni 2016-2018 nel locale [C.] , diversi apparecchi con giochi d’azzardo o slot machine. Il ricorrente 1 sarebbe stato responsabile della direzione del locale, mentre il ricorrente 2, in qualità di proprietario dei locali, li avrebbe messi a disposizione del figlio, sapendone l’utilizzo, e avrebbe partecipato attivamente alla loro gestione. --- Verfahrensablauf: 1. Strafverfügung der ESBK vom 14. Dezember 2022: La CFCG ha dichiarato entrambi i ricorrenti colpevoli di organizzazione ripetuta di giochi d’azzardo al di fuori di case da gioco concessionarie e li ha condannati al pagamento di una multa di fr. 25'900.-- ciascuno. Ha disposto il sequestro degli oggetti e delle somme sequestrate al ricorrente 1 e ha stabilito un credito di rivalsa pari a fr. 84'918.-- a suo carico. Dopo la compensazione con le somme svincolate dal sequestro per fr. 77'997.60, il ricorrente 1 è tenuto a versare allo Stato un credito di rivalsa pari a fr. 6'920.40. 2. Einsprache gegen die Strafverfügung: Dopo che [A.A.] e [B.A.] hanno presentato opposizione alle sentenze penali della CFCG del 14 dicembre 2022, il Tribunale penale del Canton Basilea Città ha confermato, con sentenza del 13 novembre 2023, le condanne per reiterata violazione della legge sulle case da gioco, le multe inflitte e le decisioni della CFCG relative alle sanzioni accessorie. 3. Berufung gegen das Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt: A seguito dei ricorsi presentati da [A.A.] e [B.A.] , la Corte d’appello del Canton Basilea Città ha confermato, il 9 dicembre 2024, la sentenza del Tribunale penale del Canton Basilea Città. --- Rechtliche Streitpunkte: 1. Verjährung: I ricorrenti hanno sostenuto che la sentenza penale della CFCG del 14 dicembre 2022 non costituisce una sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP e non esclude pertanto la prescrizione del procedimento. La precedente istanza ha ritenuto che per le violazioni dell’art. 56 cpv. 1 lett. a LCG si applichi un termine di prescrizione di sette anni. La sentenza di primo grado del Tribunale penale del Canton Basilea Città è stata pronunciata il 13 novembre 2023. Per i reati che i ricorrenti avrebbero commesso il 22 settembre 2016 (data del sequestro di diversi apparecchi), la prescrizione sarebbe già decorrente. La precedente istanza ha ritenuto, in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, che la sentenza penale debba fondarsi su una base completa e sia emanata in un procedimento contraddittorio, equiparandosi così a una sentenza giudiziaria. Il Tribunale federale ha più volte confermato la propria giurisprudenza secondo cui la sentenza o il provvedimento di confisca sono equiparabili, ai fini della prescrizione, a una sentenza di primo grado. Le perplessità del difensore circa la conformità di tale prassi alla CEDU sono state superate dal Tribunale federale nella DTF 147 IV 274 cpv. 1. Poiché il difensore non ha addotto ulteriori argomentazioni sostanziali contro tale giurisprudenza, non si ravvisano motivi per discostarsene nel caso in esame. 2. Verletzung des Anklageprinzips: Il ricorrente 2 ha eccepito la violazione del principio d’accusa. Non sarebbe chiaro quale concreto fatto storico costituisca oggetto dell’accusa. L’atto d’accusa non conterrebbe indicazioni relative a un’azione individualizzata ascrittagli, pregiudicando così un’efficace difesa. Con ciò sarebbero stati violati sia il principio d’accusa sia il diritto all’ascolto nel procedimento, ai sensi dell’obbligo di motivazione. La precedente istanza ha ritenuto che nella sentenza penale della CFCG, debitamente motivata, al ricorrente 2 viene sostanzialmente contestato di aver messo a disposizione i locali di proprietà, da lui affittati al figlio (o alla sua società), sapendone l’utilizzo per l’offerta di slot machine illegali, ossia di aver fornito consapevolmente al figlio un locale da gioco con apparecchi illegali, anche se l’attività principale fosse quella di un bar. La CFCG ha in particolare affrontato l’eccezione di merito secondo cui il ricorrente 2, in quel periodo, non era titolare dell’autorizzazione per il locale [C.] e quindi, contrariamente a quanto disposto nel decreto penale impugnato, non avrebbe potuto mettere a disposizione i locali. Pertanto, l’accusa sarebbe sufficientemente delineata per consentire un’efficace difesa. Non si può quindi parlare di violazione del principio d’accusa. 3. Willkürliche Sachverhaltsfeststellung und Verletzung der Unschuldsvermutung: I ricorrenti si sono opposti all’accertamento del fatto da parte della precedente istanza e hanno eccepito, invocando il principio "in dubio pro reo", una violazione della presunzione d’innocenza. In particolare, hanno contestato: - La utilizzabilità della deposizione della dipendente [D.] , che ha testimoniato senza interprete. L’assunzione della sua testimonianza violerebbe l’art. 6 CEDU e l’art. 68 CPP. Sussisterebbe il sospetto di un’influenza subita. La precedente istanza, nondimeno, si è basata sulle sue dichiarazioni, incorrendo in arbitrarietà. - Il ricorrente 1 ha affermato di aver messo a disposizione dei clienti solo apparecchi con connessione internet – e non giochi d’azzardo illegali. La precedente istanza non avrebbe affrontato in modo approfondito le argomentazioni del ricorrente. - Il ricorrente 1 ha criticato come \"alquanto anacronistico" che le monete dovessero generare un credito di gioco. La precedente istanza avrebbe assunto ricavi da ristorazione e registrato proventi da gioco d’azzardo illegale. - Il ricorrente 1 ha sostenuto che la piattaforma di gioco \"extra-bet777.com" potesse essere utilizzata autonomamente dai clienti. --- Una interposizione contrattuale del ricorrente 1 non sarebbe quindi stata necessaria. La precedente istanza non spiega in che misura una tale interposizione contrattuale fosse necessaria ed effettivamente esistente. Con ciò viola l’obbligo di motivazione e stabilisce arbitrariamente i fatti. Il ricorrente 1 afferma che l’intera ricostruzione dei fatti dell’istruttoria precedente è arbitraria, poiché avrebbe dovuto pagare vincite di gioco. È del tutto irrealistico che un operatore di gioco d’azzardo online si accontenti di pagamenti in contanti o in monete a un terzo. L’istruttoria precedente non ha fornito prove del traffico di pagamenti o dei vincoli contrattuali, motivo per cui la sua condanna è infondata, arbitraria e lesiva della presunzione d’innocenza. Il ricorrente 2 afferma di essere stato semplicemente un cliente abituale del locale [C.] . Nel 2014 avrebbe formalmente ceduto l’esercizio al figlio, il ricorrente 1. Non disponeva di un brevetto di esercente del locale né aveva una funzione di titolare. In qualità di cliente non avrebbe potuto influenzare l’esercizio. L’istruttoria precedente devia da questa regola generale senza motivarla né provarla, cadendo così nell’arbitrio. Il ricorrente 2 contesta come arbitrario che l’istruttoria precedente abbia supposto «con la massima probabilità» che l’esercizio fosse gestito sotto la sua direzione il 22 settembre 2016, benché secondo l’esito probatorio fosse inequivocabilmente il ricorrente 1 il titolare della società di gestione. Si tratta di una supposizione arbitraria se l’istruttoria precedente assume che i dispositivi oggetto del controllo nel 2016 fossero già di sua proprietà in precedenza. Ne deriva una violazione del principio «in dubio pro reo». L’istruttoria precedente è giunta – sulla base dei dispositivi sequestrati e della loro valutazione, degli interrogatori dei giocatori e dei dipendenti del servizio incontrati nonché delle risultanze dell’ESBK – alla conclusione che il seguente esito probatorio della prima istanza non è arbitrario: Il ricorrente 1 avrebbe assunto la responsabilità del locale [C.] dal padre, il ricorrente 2, a gennaio 2014 e avrebbe affittato i locali. Il locale [C.] non era una casa da gioco concessionaria ai sensi della LCG. Tuttavia, nel locale venivano offerti dispositivi con giochi che l’ESBK aveva qualificato come giochi d’azzardo o apparecchi da gioco ai sensi dell’art. 3 LCG con le ordinanze del 26 febbraio 2014, 4 aprile 2014 e 24 giugno 2015. L’accesso ai giochi – in particolare a quelli trasmessi tramite la piattaforma di gioco «extrabet77.com» – era riservato agli utenti esclusivamente tramite il responsabile del locale o il suo personale. I giocatori pagavano in contanti all’esercizio; in cambio, il personale del locale accreditava il corrispondente credito di gioco tramite tablet. I ricorrenti e il loro personale depositavano le puntate in un portafoglio separato dal quale pagavano anche eventuali vincite in contanti. Inoltre, il ricorrente 1 disponeva di diritti amministrativi completi: gestiva i dispositivi, li assegnava tramite tablet, poteva ricaricare crediti di gioco e accedere alla contabilità. Per altri dispositivi – ad esempio quelli che offrivano la piattaforma di gioco «Till eInternetKiosk» – l’inserimento di monete consentiva di attivare il credito di gioco. Il ricorrente 2 era proprietario dei locali del locale [C.] . A gennaio 2014 aveva affittato il locale al figlio, il ricorrente 1, e gli aveva affidato la responsabilità dell’esercizio. Successivamente era spesso presente nel locale come presunto cliente abituale e sapeva cosa vi accadesse. Di fatto era coinvolto nella gestione dell’esercizio. A ciò si aggiunge che i PC sequestrati durante il primo controllo del 22 settembre 2016, secondo l’accertamento dei fatti dell’istruttoria precedente, erano stati acquistati e offerti nel locale sotto la sua direzione. Quando il locale era ancora sotto la sua direzione, aveva gestito insieme al ricorrente 1 sei apparecchi da gioco illegali, scoperti dalla polizia in due controlli. Per questi fatti il padre e il figlio sono stati condannati con sentenza passata in giudicato. **Considerazioni giuridiche:** **1. Prescrizione e equiparazione dell’ordinanza penale a una sentenza di primo grado:** Il Tribunale federale ha confermato la sua giurisprudenza costante secondo cui un’ordinanza penale ai sensi dell’art. 70 DPA è equiparata, sotto il profilo della prescrizione, a una sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 97 cpv. 3 CP. Questa prassi è stata più volte verificata e confermata. I ricorrenti non hanno addotto nuovi argomenti che il Tribunale federale non avesse già esaminato. Non sussiste quindi motivo di riesaminare la giurisprudenza costante. Il Tribunale federale ha rilevato che non è comprensibile perché non si possa collegare un effetto materiale come l’interruzione della prescrizione a una decisione emanata da un’autorità che non risponda ai criteri di un tribunale indipendente e imparziale, purché sia possibile proporre ricorso contro tale decisione dinanzi a un tribunale dotato di piena cognizione. Nel procedimento penale amministrativo, il rispetto dell’art. 6 CEDU è garantito dall’art. 72 cpv. 1 DPA, che prevede che il soggetto interessato da un’ordinanza penale o di confisca possa chiedere, entro dieci giorni dalla notifica, una valutazione da parte di un tribunale penale. La compatibilità con l’art. 6 CEDU discende dalla possibilità di chiedere una valutazione da parte di un tribunale penale che offra le garanzie richieste. I ricorrenti non si sono confrontati con le considerazioni di questa giurisprudenza. Il carattere contraddittorio dell’ordinanza penale nel procedimento penale amministrativo deriva poi dai diritti di parte e di partecipazione concessi. I ricorrenti non hanno tuttavia dimostrato in che…