Art. 73 DPA
1 Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o ordinare una misura privativa della libertà o l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale , l’amministrazione in causa trasmette gli atti al pubblico ministero cantonale all’attenzione del giudice penale competente. Il rinvio a giudizio è sospeso finché l’obbligo di pagamento o restituzione su cui si fonda il procedimento penale non sia stato oggetto di una decisione passata in giudicato o non sia stato riconosciuto mediante pagamento incondizionato.
2 Il rinvio a giudizio tien luogo d’accusa. Esso deve enunciare la fattispecie e le disposizioni penali applicabili ovvero rimandare alla decisione penale.
3 Non si procederà a istruzione a tenore del CPP ; è riservato il completamento degli atti in conformità dell’articolo 75 cpv. 2.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Estinzione della prescrizione dell'azione penale in seguito alla pronuncia di una sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP)16 citazioni
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2Art. 123 e art. 124 dell'ordinanza della legge sulle dogane (OLD)6 citazioni
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3Rinvio a giudizio nella procedura penale amministrativa in assenza di una decisione passata in giudicato circa l'obbligo di pagamento o di restituzione1 citazioni
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4Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; decisione di condanna a una multa1 citazioni
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5Termine ai ricorso per l'amministrazione1 citazioni
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61. Art. 268 n. 1 PP; decisione incidentale impugnabile1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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16 citazioni
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11 citazioni24/09/2015 · 11 citazioni de
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8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.