Fatti

{ "title": \"Non entrata in merito al ricorso tardivo privo dei requisiti formali in materia di assicurazione contro gli infortuni", \"facts": \"

Il ricorrente (nato nel 1971) è impiegato dal gennaio 1997 come fabbro meccanico presso la [B. GmbH] ed è assicurato presso la Cassa nazionale svizzera per l’assicurazione contro gli infortuni (Suva) contro gli infortuni professionali e non professionali. Il 15 marzo 2008 ha subito un infortunio praticando snowboard, riportando una lesione al gomito sinistro. Con denuncia di sinistro del 30 novembre 2020 ha fatto valere pretese in relazione a tale evento. La Suva ha negato la propria obbligazione risarcitoria con provvedimento del 30 settembre 2021, poiché non sussisteva un nesso causale certo o probabile. Contro tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso il 3 novembre 2021, integrandolo il 9 dicembre 2021. La Suva, con decisione sul ricorso del 2 febbraio 2022, non è entrata nel merito dello stesso per tardività, poiché il termine di 30 giorni era già iniziato il 2 ottobre 2021 (consegna del provvedimento tramite A-Post Plus) e il ricorso era stato depositato solo il 3 novembre 2021. Il Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia ha respinto il reclamo avverso con sentenza del 29 settembre 2022. Il ricorrente censura dinanzi al Tribunale federale la violazione di diritti formali e materiali, segnatamente l’assenza della firma della decisione sul ricorso nonché l’erronea computazione del termine.

", \"reasoning": \"

1. Ambiti di esame e effetto devolutivo Il Tribunale federale esamina il ricorso ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 e 2 LTF, trattandosi di una procedura in materia di assicurazioni sociali. L’oggetto dell’impugnazione non è la decisione della Suva sul ricorso, bensì la sentenza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La domanda di annullamento della decisione sul ricorso va quindi interpretata come domanda di annullamento della sentenza di primo grado (effetto devolutivo).

2. Obbligo di firma della decisione sul ricorso Il ricorrente censura l’assenza della firma della decisione della Suva del 2 febbraio 2022, sostenendo che essa costituisca un presupposto di validità. Il Tribunale federale richiama la propria costante giurisprudenza secondo cui, per le decisioni in materia di assicurazioni sociali, non sussiste un obbligo generale di firma. Tale obbligo non discende né dal principio di forma scritta né da leggi speciali come la LPGA o l’OPGA. Il giudice di primo grado ha correttamente constatato che la decisione sul ricorso è valida anche in assenza di firma. Anche qualora sussistesse un obbligo di firma, non si tratterebbe di un vizio grave e insanabile idoneo a determinare la nullità della decisione. L’autore della decisione è chiaramente identificabile e non sussistono dubbi sulla sua autenticità o identità.

3. Rispetto del termine per il ricorso Il ricorrente sostiene che il termine per il ricorso non sia stato correttamente computato, poiché la consegna del provvedimento del 30 settembre 2021 tramite A-Post Plus sarebbe avvenuta di sabato, il 2 ottobre 2021, e la presa di conoscenza del contenuto sarebbe avvenuta solo lunedì 4 ottobre 2021. Il Tribunale federale rileva che la consegna tramite A-Post Plus costituisce il momento che fa decorrere il termine non appena la spedizione perviene nella sfera di disponibilità del destinatario (casella postale). La presa di conoscenza effettiva è irrilevante. Il termine di 30 giorni per il ricorso è quindi iniziato il 3 ottobre 2021 e si è concluso il 1° novembre 2021. Il ricorso depositato il 3 novembre 2021 era pertanto tardivo. La concessione di un termine supplementare da parte della Suva non muta la tardività, poiché i termini legali non sono prorogabili (art. 40 cpv. 1 in relazione all’art. 52 cpv. 1 LPGA).

4. Conclusione La sentenza impugnata del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia non viola il diritto federale. Essa non è arbitraria né contrasta con diritti costituzionali quali la buona fede (art. 9 Cost.), il giusto processo (art. 29 Cost., art. 6 CEDU) o l’uguaglianza delle armi. Il ricorso è pertanto infondato.

Decisione definitiva: Il ricorso è respinto. Le spese processuali di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

", \"ref_judgments": [ \"DTF 145 V 57", \"DTF 142 V 152", \"RGA 2016 UV n. 33 p. 108", \"8C_259/2015", \"8C_217/2021", \"8C_657/2019", \"8C_518/2017", \"8C_434/2019", \"8C_434/2017", \"9C_597/2014", \"DTF 112 V 87", \"DTF 105 V 248", \"DTF 136 II 539", \"DTF 134 II 142", \"DTF 131 V 483", \"DTF 147 IV 93", \"DTF 145 IV 197", \"DTF 145 III 436", \"DTF 144 IV 197", \"DTF 139 II 243", \"DTF 138 II…