Fatti
Gli ex membri di un gruppo IVA (costituito da un’impresa individuale, una società in nome collettivo e due società anonime) hanno proposto ricorso contro l’Agenzia federale delle contribuzioni (AFC) avverso l’accertamento di pretese di imposta sul valore aggiunto per i periodi fiscali 2005-2009. Il gruppo IVA era iscritto nel registro dei contribuenti soggetti all’imposta interna fino al 31 dicembre 2012 come un’unica persona giuridica e liquidava l’imposta sul valore aggiunto secondo il metodo effettivo.
Nell’ambito di un controllo dell’AFC per i periodi fiscali dal primo trimestre 2005 al quarto trimestre 2009 è stato accertato un maggior prelievo di Fr. 1'159'841.- oltre agli interessi di mora. Gli ex membri del gruppo hanno contestato tale provvedimento e hanno proposto opposizione, parzialmente accolta. Avverso la decisione di opposizione del 10 settembre 2020 hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, che con sentenza del 21 novembre 2022 ha accolto parzialmente il ricorso e dichiarato assolutamente prescritti i periodi fiscali 2005 e 2006. Per il periodo fiscale 2007 il ricorso è stato respinto.
Gli ex membri del gruppo hanno proposto ricorso al Tribunale federale chiedendo l’accertamento delle pretese fiscali prescritte per gli anni 2005 e 2006 nonché la riduzione del maggior prelievo per il 2007. Per i periodi fiscali 2008 e 2009 non hanno presentato richieste. L’AFC ha chiesto di non entrare nel merito del ricorso per mancanza di un interesse degno di tutela.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto le condizioni di ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico. Ha confermato che gli ex membri del gruppo, in qualità di successori giuridici del gruppo IVA sciolto, sono legittimati ad agire, poiché la capacità processuale del gruppo è venuta meno con la sua cancellazione dal registro e i membri agiscono ora come persone giuridiche indipendenti soggette all’imposta. La legittimazione a ricorrere è stata riconosciuta per i periodi fiscali 2005-2007, poiché gli ex membri del gruppo sono direttamente colpiti dalla decisione impugnata e hanno un interesse degno di tutela alla sua revoca o modifica.
Al centro dell’esame di merito vi era la questione della prescrizione assoluta delle pretese fiscali. Il Tribunale federale ha rilevato che la prescrizione deve essere esaminata d’ufficio, poiché l’AFC agisce come creditrice di una pretesa di diritto pubblico. Per i periodi fiscali 2005-2007 trovava applicazione la legge federale sull’imposta sul valore aggiunto del 1999 (LIVA 1999), che prevedeva un termine di prescrizione assoluto di 15 anni. Il termine decorreva dalla fine dell’anno civile in cui era sorta la pretesa fiscale. Per i periodi fiscali 2005 e 2006 la prescrizione era già intervenuta rispettivamente al 1° gennaio 2021 e 2022, mentre per il 2007 al 1° gennaio 2023.
Il Tribunale federale ha precisato che la prescrizione assoluta estingue irrevocabilmente il credito fiscale senza che residui alcuna obbligazione naturale. Non è prevista una declaratoria dell’ammontare delle pretese prescritte, poiché il legislatore, con la disciplina della prescrizione, ha inteso offrire una soluzione esaustiva. Gli ex membri del gruppo non hanno potuto dimostrare un interesse degno di tutela all’accertamento delle pretese prescritte, poiché non hanno fatto valere incertezze concrete o pretese future. Pertanto, difetta la legittimazione a ricorrere per i periodi fiscali 2005 e 2006.
Per il…