Fatti

La [A. SA] , uno studio legale gestito da azionisti, era iscritta come datrice di lavoro presso la Cassa di compensazione di Lucerna. Gli azionisti [B.] , [C.] , [D.] ed [E.] erano al contempo dipendenti della società e, fino all’estate 2021, detenevano ciascuno il 25 % delle azioni. Un controllo da parte dell’ente previdenziale ha rilevato che, nel periodo di controllo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, la società aveva erogato agli azionisti lavoratori delle attribuzioni definite «dividendi asimmetrici» di entità variabile, prelevate dal «utile di esercizio» dell’anno precedente. La Cassa di compensazione ha qualificato tali attribuzioni come prestazioni in denaro (assoggettate a contribuzione) derivanti dal rapporto di lavoro e, con provvedimento del 6 luglio 2020 e decisione su ricorso del 18 gennaio 2021, ha obbligato la società al pagamento di contributi previdenziali arretrati (compresi i costi amministrativi) per un totale di fr. 215'523.50, oltre agli interessi maturati di fr. 23'563.80.

Dopo un rinvio da parte del Tribunale cantonale di Lucerna (sentenza del 4 aprile 2022, 5V 21 79), la Cassa di compensazione ha emesso una nuova decisione su ricorso in data 21 marzo 2023, con la quale ha nuovamente obbligato la società al pagamento dei contributi arretrati. Il Tribunale cantonale di Lucerna, con sentenza del 25 marzo 2024 (5V 23 150), ha accolto parzialmente il ricorso proposto contro tale decisione. Ha qualificato come dividendi parte delle attribuzioni (fr. 14'424.30 per il 2015, fr. 39'135.20 per il 2016, fr. 57'106.40 per il 2017, fr. 2'500.– per il 2018 e fr. 2'500.– per il 2019) e la restante parte come «salario rilevante» (assoggettato a contribuzione). La causa è stata rinviata alla Cassa di compensazione per una nuova valutazione.

La [A. SA] ha proposto ricorso in materia di diritto pubblico chiedendo l’annullamento delle sentenze di primo grado e dei provvedimenti e decisioni su ricorso impugnati. Ha sostenuto che non sussiste alcun obbligo di pagamento dei contributi arretrati, poiché le attribuzioni erano state correttamente qualificate come dividendi.

Legge

Il Tribunale federale ha preliminarmente verificato la propria competenza e i presupposti per l’ammissibilità del ricorso. Ha constatato che il ricorso avverso la sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna del 25 marzo 2024 (5V 23 150) è ammissibile, in quanto si tratta di una decisione definitiva che conclude il procedimento. Inoltre, anche la precedente sentenza di rinvio del 4 aprile 2022 (5V 21 79) è impugnabile nella misura in cui incide sulla decisione successiva. La ricorrente ha un interesse degno di protezione all’annullamento dell’obbligo di pagamento dei contributi previdenziali arretrati, mentre non è stato sufficientemente dimostrato un interesse al riconoscimento della contribuzione.

Nel merito, il Tribunale federale ha esaminato la qualificazione delle attribuzioni come salario o dividendo ai sensi degli art. 4 e 5 LAVS e della giurisprudenza pertinente. Secondo tali disposizioni, i contributi previdenziali sono dovuti esclusivamente sul reddito da lavoro e non sul reddito da capitale (dividendi). La qualificazione di una attribuzione come salario o dividendo dipende dalla sua natura e funzione. È determinante se l’attribuzione sia giustificata principalmente dal rapporto di lavoro o dalla partecipazione al capitale. Le attribuzioni che non trovano fondamento nel rapporto di lavoro, bensì nella qualità di socio, devono essere trattate come dividendi e, pertanto, non sono soggette a contribuzione.

Il Tribunale federale ha confermato l’orientamento della precedente istanza, secondo cui una parte dei «dividendi asimmetrici» deve essere qualificata come salario, poiché è riconducibile in via principale alla prestazione lavorativa individuale degli azionisti (in particolare all’acquisizione di mandati e alla generazione di…