Art. 16 LAFam
Finanziamento
1 I Cantoni disciplinano il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative.
2 I contributi sono calcolati in percentuale del reddito sottoposto all’AVS.
3 I Cantoni decidono se all’interno della stessa cassa di compensazione per assegni familiari si applica la stessa aliquota di contribuzione ai redditi dei salariati sottoposti all’AVS e a quelli delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente.
4 I contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente sono prelevati solo sulla parte di reddito che corrisponde all’importo massimo del guadagno assicurato nell’assicurazione infortuni obbligatoria.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Pagamento di un dividendo come salario determinante4 citazioni
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2Perequazione degli oneri0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti2 citazioni
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Familienzulagen2 citazioni
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.