Art. 16 LAFam

Finanziamento

1 I Cantoni disciplinano il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative.
2 I contributi sono calcolati in percentuale del reddito sottoposto all’AVS.
3 I Cantoni decidono se all’interno della stessa cassa di compensazione per assegni familiari si applica la stessa aliquota di contribuzione ai redditi dei salariati sottoposti all’AVS e a quelli delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente.
4 I contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente sono prelevati solo sulla parte di reddito che corrisponde all’importo massimo del guadagno assicurato nell’assicurazione infortuni obbligatoria.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Pagamento di un dividendo come salario determinante
    · 24/01/2019 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Perequazione degli oneri
    · 01/04/2009 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.