Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
Il ricorrente, [A.] , è stato accusato dalla Procura superiore del Canton Argovia di aver superato, il 19 dicembre 2021 alle ore 09:41, sulla Äusseren Luzernerstrasse a [U.] , con la sua Mercedes xxx, il limite massimo di velocità consentito di 50 km/h di 36 km/h al netto della tolleranza. Tale condotta costituisce una grave infrazione al codice della strada ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr.
Il 18 gennaio 2022, [A.] è stato sentito, su richiesta della Polizia regionale di [V.] , in via di assistenza giudiziaria dal poliziotto [B.] presso il posto di polizia di [W.] . Il verbale di audizione conteneva una formula preimpressa di informazione giuridica ai sensi dell’art. 158 CPP, che [A.] ha sottoscritto e vidimato su tutte e quattro le pagine. L’informazione giuridica comprendeva l’indicazione del diritto di astenersi dalla deposizione e dalla collaborazione, del diritto alla difesa nonché del diritto alla traduzione.
La Procura di Zofingen-Kulm ha condannato [A.] con decreto penale del 6 maggio 2022 a una multa incondizionata di 70 quote giornaliere da Fr. 210.--. Contro tale decreto [A.] ha proposto opposizione, a seguito della quale il Tribunale distrettuale di Zofingen lo ha assolto con sentenza del 20 marzo 2023. La Procura ha impugnato tale sentenza. L’Alta Corte del Canton Argovia ha condannato [A.] con sentenza del 5 settembre 2023 a una multa incondizionata di 120 quote giornaliere da Fr. 300.-- e ha regolato le conseguenze in materia di spese.
[A.] ha proposto ricorso contro tale sentenza chiedendo l’annullamento dei punti dispositivi 1 a 4 della pronuncia dell’Alta Corte nonché la sua assoluzione da colpa e pena. Ha inoltre richiesto la condanna della Cassa dello Stato al pagamento delle spese processuali e un’indennità per i procedimenti di primo e secondo grado.
Punti essenziali del ricorso:
- Informazione giuridica insufficiente ai sensi dell’art. 158 CPP;
- Mancata autorizzazione del testimone a riferire su accertamenti ufficiali;
- Inganno da parte del testimone prima dell’audizione;
- Accertamento arbitrario del fatto da parte della precedente istanza;
- Commisurazione della pena inadeguata.
Legge
1. Obbligo di informazione giuridica ai sensi dell’art. 158 CPP:
Il ricorrente censura l’informazione giuridica contenuta nel verbale di audizione quale insufficiente, poiché fornita in modo schematico e privo di spiegazioni di contenuto. L’istanza precedente ha tuttavia constatato che l’informazione giuridica ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 CPP ha incluso i diritti fondamentali dell’imputato – in particolare il diritto di astenersi dalla deposizione e dalla collaborazione, il diritto alla difesa nonché il diritto alla traduzione. Il ricorrente ha inoltre sottoscritto l’informazione giuridica e vidimato il verbale su tutte le pagine senza porre domande. L’istanza precedente si è basata sulla deposizione del poliziotto che ha confermato di aver fornito l’informazione giuridica «testualmente». Il Tribunale federale ha ritenuto tale valutazione non arbitraria e ha rilevato che l’informazione giuridica schematica nel verbale almeno menzioni le basi legali. Se una tale informazione giuridica sia sufficiente è rimasto aperto, poiché l’istanza precedente si è basata in aggiunta sulla deposizione del testimone. Il ricorso è stato respinto sotto questo profilo.
2. Utilizzabilità della deposizione del testimone e segreto d’ufficio:
Il ricorrente ha sostenuto che la deposizione del testimone poliziotto non fosse utilizzabile poiché questi non era stato esonerato dal segreto d’ufficio. L’istanza precedente ha evidenziato che il segreto d’ufficio non vige tra le autorità di perseguimento penale qualora queste collaborino nella stessa procedura. Inoltre, il testimone era soggetto a un obbligo di denuncia, sicché un’autorizzazione da parte dell’autorità superiore era superflua. Il Tribunale federale ha confermato tale giurisprudenza (cfr. DTF 140 IV 177) e ha rilevato che la collaborazione tra polizia, procura e tribunale consente un perseguimento penale senza intoppi. La deposizione del testimone è stata pertanto correttamente considerata.
3. Accusa di inganno da parte del testimone:
Il ricorrente ha affermato che il testimone gli avrebbe falsamente fatto credere al telefono che esistesse una foto radar da cui risultava la sua qualità di conducente. L’istanza precedente ha respinto tale accusa poiché il testimone, nel corso del dibattimento principale, ha fornito una spiegazione plausibile…