Fatti

L’impresa individuale [B.] , rappresentata da [A.] , commercializza i prodotti "Swiss Soya-Drink Original" e "Swiss Soya-Drink Naturel/Naturale". Per la denominazione di questi prodotti vengono utilizzati elementi con riferimento alla Svizzera, tra cui il termine "Swiss", la bandiera svizzera nonché un’immagine del Cervino.

Con provvedimento del 11 aprile 2022 il Laboratorio cantonale di Zurigo (LCZ) ha disposto che i prodotti in questione non possono più essere immessi in commercio nella confezione attuale, poiché gli elementi di denominazione con riferimento alla Svizzera sono stati considerati ingannevoli. Contro tale decisione [A.] ha presentato un ricorso, che il LCZ ha respinto con decisione del 17 maggio 2022. Avverso tale decisione di ricorso [A.] ha proposto reclamo alla Direzione della sanità del Canton Zurigo, la quale ha respinto il reclamo con decisione del 6 aprile 2023. La Direzione della sanità ha inoltre obbligato [A.] a comunicare al LCZ entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione quali misure intende adottare per rispettare i requisiti di legge e ha vietato di immettere in commercio i prodotti nella forma attuale allo scadere di cinque mesi dal passaggio in giudicato della decisione.

[A.] ha proposto ricorso contro la decisione di reclamo della Direzione della sanità al Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, che ha respinto il ricorso con sentenza del 13 giugno 2024. Avverso tale sentenza [A.] ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale e ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo. In via subordinata ha chiesto l’annullamento della sentenza e la rimessione della causa al Tribunale amministrativo.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato in via preliminare la ricevibilità del ricorso. Lo stesso è stato presentato nei termini e secondo le forme prescritte e concerne una materia di diritto pubblico. Il ricorrente è legittimato a proporre ricorso e non sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 83 LTF. Il Tribunale federale ha quindi accolto il ricorso.

Il ricorrente ha eccepito che la precedente istanza non ha correttamente valutato il processo di produzione delle bevande in questione e ha così violato il divieto di inganno nel settore alimentare nonché i presupposti per un’indicazione di origine svizzera. Il Tribunale federale ha precisato che tali censure attengono a questioni giuridiche che non richiedono nuove acquisizioni di fatto. La precedente istanza aveva accertato sufficientemente il fatto e valutato correttamente le questioni giuridiche rilevanti.

Il ricorrente ha inoltre contestato che la precedente istanza abbia violato il diritto all’udienza legale (art. 29 cpv. 2 Cost.) e l’art. 6 n. 1 CEDU, non avendo disposto un sopralluogo nel suo stabilimento né un’udienza orale. Il Tribunale federale ha rilevato che il diritto all’udienza legale è generalmente garantito dalla possibilità di presentare osservazioni scritte e non sussiste alcun diritto a un’udienza orale. Inoltre, la precedente istanza era legittimata a rinunciare a un’udienza pubblica, poiché la controversia poteva essere decisa agevolmente sulla base degli atti e delle deduzioni scritte delle parti. Una valutazione anticipata delle prove da parte della precedente istanza non era arbitraria e pertanto non era contestabile.

Nel merito, il Tribunale federale ha esaminato se la confezione dei prodotti violi il divieto di inganno nel settore alimentare (art. 18 LDerr). La precedente istanza aveva accertato che gli elementi di denominazione sono idonei a indurre in errore il consumatore medio facendogli credere che si tratti di prodotti svizzeri. Il Tribunale federale ha confermato che la confezione dei prodotti può indurre in errore il consumatore medio circa l’origine delle materie…