Fatti
Parti e procedimento:
Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto una procedura penale il 5 novembre 2015 nei confronti di A., segretario generale dell’associazione E. (federazione internazionale di calcio), per gestione infedele e, in via subordinata, abuso di fiducia, a seguito di una denuncia presentata da D. AG e poi ripresa dal MPC. Successivamente, E. ha presentato a sua volta denuncia contro A. per gestione infedele il 25 gennaio 2016. Il MPC ha quindi informato E. del suo diritto di sporgere denuncia per corruzione privata (ex art. 4a e 23 LCSl) in relazione a vantaggi concessi ad A. da B. e C.. E. ha presentato una denuncia per corruzione privata il 27 dicembre 2016, poi una seconda il 2 giugno 2017, portando all’apertura di un’istruttoria nei confronti di A., B. e C. per corruzione privata e gestione infedele aggravata.
Il 30 ottobre 2020, LNA Corte delle cause penali del Tribunale penale federale ha emesso una sentenza contumaciale nei confronti di C., assolvendo A. dalle imputazioni di gestione infedele aggravata e corruzione passiva, ma condannandolo per falso in atti a una pena pecuniaria di 120 giorni-multa a 200 fr. al giorno, con LNA condizionale di due anni. B. è stato assolto dall’imputazione di istigazione a gestione infedele aggravata, mentre C. è stato assolto dalle imputazioni di istigazione a gestione infedele aggravata e corruzione attiva. A. è stato condannato a restituire a E. un importo di 499'242 EUR, con interessi al 5 % annuo a decorrere dal 23 settembre 2020, previa deduzione di 99'468.73 EUR, nonché un importo di 1'250'000 EUR, con interessi al 5 % annuo dalla medesima data.
Il 23 giugno 2022 (integrato il 9 giugno 2023), LNA Corte d’appello del Tribunale penale federale si è pronunciata sui ricorsi del MPC, di A. e di C., nonché sul ricorso congiunto di B. Ha assolto A. dall’imputazione di gestione infedele aggravata, ma lo ha riconosciuto colpevole di falso in atti ripetuto e corruzione passiva ripetuta, condannandolo a una pena detentiva di undici mesi e a una pena pecuniaria di 100 giorni-multa a 200 fr. al giorno, con LNA condizionale di due anni. B. è stato assolto dall’imputazione di istigazione a gestione infedele aggravata, mentre C. è stato riconosciuto colpevole di corruzione attiva ripetuta, condannato a una pena detentiva di dieci mesi con LNA condizionale di due anni. LNA Corte d’appello ha rinviato E. a far valere le proprie pretese in sede civile per il resto.
Contesto fattuale:
Ruolo e funzioni di A. in seno a E.: A. era il segretario generale di E., una delle cariche più importanti dopo quella di presidente. Era responsabile della preparazione del bilancio, dei rendiconti finanziari, della gestione contabile, della tenuta dei conti e disponeva di un potere decisionale sulle questioni finanziarie relative alla pianificazione dei progetti, ai bilanci delle divisioni, al controlling della contabilità e al rispetto dei piani di liquidità. Predisponeva i piani di liquidità annuali e quadriennali e li sottoponeva al presidente per l’approvazione. Il fatturato annuale di E. superava il miliardo di franchi svizzeri.
Negoziazioni e attribuzione dei diritti mediatici: Tra il 2012 e il 2015, A. è stato regolarmente informato da L., direttore della sottodivisione « TV » di E., sull’avanzamento delle trattative con partner commerciali, in particolare M.M. Network/N. LLing, E1.E1. SA (diretta da C.) e H1.H1. Ltd, per LNA commercializzazione dei diritti mediatici dei Mondiali 2018/2022 e 2026/2030. I contratti in materia di diritti mediatici erano considerati « contratti maggiori » e dovevano essere approvati dalla Commissione finanziaria e poi dal Comitato esecutivo di E. Tuttavia, i membri di tali organi non ricevevano i contratti né le presentazioni preparate dalla sottodivisione « TV » prima delle riunioni.
Vantaggi indebiti e corruzione: Tra il 2013 e il 2015, A. ha ricevuto vantaggi finanziari da parte di B. e C., in particolare:
- Un primo versamento di 500'000 EUR il 4 novembre 2013, accreditato sul conto di J1. Sàrl, società di cui A. era unico beneficiario economico effettivo, tramite I1. CO., società appartenente a C.
- Un secondo versamento di 500'000 EUR il 13 maggio 2014, seguito da un terzo di 250'000 EUR il 29 luglio 2014, anch’essi accreditati sul conto di J1. Sàrl.
- A. ha inoltre beneficiato di un prestito di 500'000 EUR da parte di C., tramite I1. CO., nel maggio 2014, seguito da un secondo prestito di 250'000 EUR nel luglio 2014, senza informare E. di tali transazioni.
- A. ha utilizzato parte di tali fondi per l’acquisto di una villa (Villa O.) e di una barca di lusso, senza disporre dei mezzi finanziari sufficienti per tali acquisti.
Contratti di rappresentanza commerciale: E. ha concluso contratti di rappresentanza commerciale con E1.E1. SA e H1.H1. Ltd per LNA commercializzazione dei diritti mediatici in Grecia e in Italia. Tali contratti prevedevano commissioni elevate per gli intermediari, pari al 12,5 % al 33 % del prezzo di vendita dei diritti mediatici. A. ha svolto un ruolo chiave nella conclusione e nell’estensione di tali contratti, in collaborazione con C., senza informare E. dei vantaggi finanziari che riceveva in cambio.
Denunce penali e civili: E. si è costituita parte civile sia in sede penale che civile per i fatti relativi alla corruzione privata e alla gestione infedele. Le denunce sono state presentate il 27 dicembre 2016 e il 2 giugno 2017.
Ricorsi: Il MPC, A. e C. hanno proposto ricorso avverso LNA sentenza della Corte d’appello. Il MPC ha chiesto l’annullamento della sentenza e LNA condanna di A. per gestione infedele aggravata ripetuta, nonché pene detentive per B. e C. A. ha chiesto il proprio proscioglimento integrale, mentre C. ha chiesto l’inefficacia degli atti del procedimento o il proprio proscioglimento per corruzione attiva ripetuta.
Legge
Sulla gestione infedele (art. 158 CP e art. 321b CO):
Il Tribunale federale ha esaminato se LNA violazione da parte di A. dell’obbligo di rendiconto e di restituzione dei vantaggi indebiti percepiti (art. 321b cpv. 1 CO) potesse costituire un danno ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 n. 1 CP, sotto forma di mancata incremento dell’attivo di E. LNA giurisprudenza costante ammette che il lavoratore, come il mandatario, è tenuto a un obbligo di diligenza e di fedeltà, nonché ai doveri di rendiconto e di restituzione. Tuttavia, LNA semplice violazione dell’obbligo di restituzione non è sufficiente a realizzare l’elemento costitutivo del danno. È necessario che il datore di lavoro, per mancanza di informazioni, non sia in grado di rivendicare LNA restituzione delle prestazioni che gli sono dovute da terzi. In altre parole, il gestore deve distrarre prestazioni destinate sin dall’origine al datore di lavoro. Nel caso di specie, i vantaggi ricevuti da A. non costituivano controprestazioni destinate a E., ma erano tangenti versate da terzi per influenzare il suo comportamento. Tali vantaggi non facevano quindi parte del patrimonio di E. sul quale A. aveva un dovere di gestione. Pertanto, LNA Corte d’appello ha correttamente ritenuto che LNA semplice violazione dell’obbligo di rendiconto e di restituzione non fosse sufficiente a fondare un danno per mancato incremento dell’attivo ai sensi dell’art. 158 CP.
Sulla corruzione privata (art. 4a e 23 LCSl, diritto anteriore):
Il Tribunale federale ha ricordato che LNA corruzione privata, secondo il diritto anteriore, è un reato formale e di pericolo astratto, che richiede una relazione triangolare tra un corruttore (extraneus), un corrotto (intraneus) e il « padrone » di quest’ultimo (mandante). Gli elementi costitutivi del reato sono concepiti in modo simmetrico: LNA corruzione attiva (art. 4a cpv. 1 lett. a LCSl) e LNA corruzione passiva (art. 4a cpv. 1 lett. b LCSl). Il vantaggio deve essere indebito, ossia il beneficiario non ha diritto di…