Fatti

Parti e istanze: Il contribuente (nato nel 1954, ricorrente) era un lavoratore dipendente nel periodo fiscale 2016 con domicilio fiscale nel Cantone di Zurigo. La controparte è l'Ufficio cantonale delle imposte di Zurigo, Divisione giuridica. Istanza precedente era il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, 2a Sezione (decisione del 4 novembre 2020 risp. sentenza del 23 novembre 2020, SR.2020.00015 / SR.2020.00016).

Fatti:

  • Il 21 ottobre 2016 il contribuente ha effettuato un riscatto di Fr. 45'000.-- nella propria previdenza professionale (BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich). Nella dichiarazione fiscale 2016 ha fatto valere tale riscatto con effetto riducente l'imposta.
  • Il 9 aprile 2019 ha percepito dal proprio conto di libero passaggio presso la Swiss Life AG (costituito in relazione a un'altra attività lavorativa) una prestazione in capitale di Fr. 20'813.--.
  • Il 7 aprile 2020 l'Ufficio delle imposte ha emesso decisioni di imposta suppletiva per l'imposta federale diretta e per le imposte cantonali e comunali. Ha computato l'importo di Fr. 20'813.-- rispetto alle tassazioni 2016 passate in giudicato, poiché era stato violato il periodo di blocco triennale ai sensi dell'art. 79b LPP.
  • Nella procedura di opposizione (decisione su opposizione del 7 agosto 2020) e dinanzi al Tribunale amministrativo il contribuente ha sostenuto che, a causa della riduzione dell'aliquota di conversione della rendita con effetto dal 1° gennaio 2017 e della garanzia dei diritti acquisiti previsti dal diritto transitorio, sussistevano circostanze particolari. Inoltre, gli sarebbe stato possibile liquidare il conto di libero passaggio anche in un momento successivo.
  • Il Tribunale amministrativo ha respinto i rimedi giuridici. Il periodo triennale sarebbe un periodo di blocco oggettivato; ogni pagamento in capitale effettuato entro tale termine comporterebbe la ripresa della deduzione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il riscatto andrebbe considerato nel sistema complessivo della previdenza professionale, e sarebbe irrilevante da quale istituto di previdenza provenga la prestazione.

Procedura dinanzi al Tribunale federale: Il 4 gennaio 2021 il contribuente ha proposto ricorso in materia di diritto pubblico e ha chiesto la sospensione della procedura di imposta suppletiva. Si è rinunciato a uno scambio di scritti (art. 102 cpv. 1 LTF).

Oggetto della lite: Imposta suppletiva 2016 per l'imposta federale diretta e per le imposte cantonali e comunali del Cantone di Zurigo a causa della violazione del periodo di blocco nel riscatto nella previdenza professionale.

Diritto

Aspetti formali e cognizione: I presupposti processuali del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2, art. 89 cpv. 1, art. 90, art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 146 LIFD e l'art. 73 LAID) sono adempiuti. Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) con piena cognizione (art. 95 lett. a LTF). Esso si fonda sui fatti accertati dall'istanza precedente (art. 105 cpv. 1 LTF).

Quadro giuridico del periodo di blocco (imposta federale diretta): Il riscatto nella previdenza professionale è deducibile dal reddito ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD. L'art. 79b cpv. 3 periodo 1 LPP prevede che le prestazioni derivanti da un riscatto non possano essere percepite in forma di capitale entro tre anni. Il periodo di blocco è oggettivato e vale in egual misura per tutte le forme di prelievi in capitale dal secondo pilastro; per la valutazione di motivi individuali non resta spazio.

Considerazione complessiva consolidante: Ogni riscatto effettuato durante il periodo di blocco deve successivamente essere escluso dalla deduzione fiscale, senza verifica di un'elusione fiscale (DTF 142 II 399). Va effettuata una considerazione complessiva consolidante della previdenza professionale (secondo pilastro); non è necessario un nesso immediato tra riscatto e prelievo di capitale. La deducibilità viene meno anche quando la prestazione in capitale proviene da un altro istituto di previdenza. La previdenza vincolata (terzo pilastro 3a) è esclusa dal consolidamento; dall'art. 79b cpv. 3 LPP non si può desumere un consolidamento che attraversi i pilastri.

Conseguenza giuridica: La prestazione in capitale rimane imponibile (tassazione speciale di una intera imposta annua ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 in relazione con l'art. 38 cpv. 1 LIFD). La deduzione per riscatto, passata in giudicato, deve…