Fatti

Parti e svolgimento del procedimento: I coniugi [A.A.] (ricorrente, padre) e [B.A.] (resistente, madre) si sono sposati l'8 maggio 2015. Dal matrimonio è nata la figlia comune [C.A.] (nata nel 2017). Dal 10 maggio 2019 i coniugi vivono separati. La madre ha un'altra figlia nata da una nuova relazione (nata nel 2020). Dal 23 settembre 2020 è pendente un procedimento di divorzio davanti al Tribunale distrettuale di Zurigo, nel cui ambito entrambe le parti hanno chiesto misure provvisionali.

Decisione di primo grado: Con decisione del 21 aprile 2021 il Tribunale distrettuale ha posto la figlia in custodia alternata per la durata del procedimento di divorzio, ha stabilito il domicilio legale della figlia presso la madre e ha disciplinato la cura. Ha inoltre obbligato il padre a versare contributi di mantenimento (con effetto retroattivo dal 1° agosto 2019) e un anticipo per le spese processuali di Fr. 15'000.--.

Procedimento d'appello cantonale: Il 5 maggio 2021 il padre ha proposto appello presso il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, chiedendo di fissare presso di sé il domicilio della figlia, nonché l'effetto sospensivo. Il Tribunale superiore ha respinto la domanda di effetto sospensivo con decisione del 27 maggio 2021. Con sentenza del 2 marzo 2022 ha respinto l'appello e ha posto a carico del padre le spese processuali.

Procedimento davanti al Tribunale federale: Il 1° aprile 2022 il padre ha proposto ricorso in materia civile, chiedendo l'attribuzione a sé del domicilio legale della figlia, in via subordinata il rinvio. In via ulteriormente subordinata ha chiesto una ripartizione delle spese nel procedimento di prima istanza e l'annullamento della decisione concernente l'effetto sospensivo. Con ordinanza del 4 aprile 2022 il Tribunale federale ha negato l'effetto sospensivo. Il 22 giugno 2022 il padre ha depositato la sentenza parziale di divorzio del 26 aprile 2022 e un accordo parziale sulle conseguenze accessorie del divorzio del 13 giugno 2022. Non sono state chieste osservazioni di risposta.

Oggetto della lite: È controverso unicamente il luogo in cui la figlia debba avere il proprio domicilio legale, concretamente in quale circondario scolastico debba essere iscritta. L'istanza precedente si è basata in modo determinante sulla lunghezza del percorso scolastico. Il padre lamenta arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione del diritto, motivazione carente, ragionamento circolare, mancato rispetto della stabilità nonché una discriminazione fondata sul sesso.

Diritto

Ricevibilità: È impugnata una decisione finale (art. 90 LTF) di un tribunale superiore cantonale su misure provvisionali nel procedimento di divorzio (determinazione del domicilio legale), in una causa civile non pecuniaria (art. 72 cpv. 1 LTF). L'interesse degno di protezione sussiste nonostante la sentenza parziale e l'accordo parziale, poiché la questione del domicilio non è regolata e l'accordo, in mancanza di approvazione giudiziale, non è giuridicamente valido (art. 279 cpv. 2 CPC). Non si entra nel ricorso contro la decisione sull'effetto sospensivo, poiché questa è caduta con la decisione d'appello e non è possibile una correzione successiva (art. 93 cpv. 3 LTF). Contro le decisioni di prima istanza il ricorso è inammissibile (art. 75 LTF). Un nuovo fatto improprio (nuova gravidanza della madre) non viene considerato, poiché non è stato motivato perché sia diventato rilevante solo dopo la sentenza impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF). La sottoscrizione da parte di una persona non iscritta all'albo è irrilevante, poiché anche l'avvocato mandatario ha sottoscritto il ricorso (art. 40 cpv. 1 LTF).

Cognizione e principio di allegazione: In materia di misure provvisionali può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Vige il rigoroso principio di allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF); la critica appellatoria è inammissibile. Vi è arbitrio quando una decisione è manifestamente insostenibile, non solo nella motivazione ma anche nel risultato.

Accertamento dei fatti e censura di arbitrio: La censura di accertamento arbitrario dei fatti non regge. Il padre non contesta che il percorso scolastico sia più breve con domicilio presso la madre; critica soltanto l'entità del risparmio di tempo. Ciò non costituisce arbitrio, tanto più che l'istanza precedente doveva necessariamente formulare prognosi sull'assegnazione scolastica, che possono rivelarsi errate. Anche la prognosi secondo cui la figlia stringerà amicizie nel nuovo luogo di residenza non è arbitraria. Il padre non ha inoltre indicato di aver già sollevato tale obiezione davanti all'istanza precedente (art. 105 cpv. 1 LTF).

Motivazione giuridica e benessere del minore: L'art. 25 cpv. 1 CC non è pertinente, poiché entrambi i genitori risiedono nella città di Zurigo. In caso di custodia suddivisa circa a metà, il domicilio deve essere stabilito dal giudice. Determinante è il benessere del minore; il giudice formula una prognosi fondata sui fatti su quale…