Fatti
La società A. SA, iscritta dal 3 dicembre 2021 nel registro di commercio ginevrino, ha per scopo la conduzione di qualsiasi azienda agricola, vitivinicola e/o orticola, nonché il commercio di prodotti agricoli. Il suo capitale ammonta a 100'000 fr. I suoi azionisti sono C. (71,5 %, amministratore unico) e D. (28,5 %).
C., nato nel 1975 e domiciliato a S. (GE), proviene da una famiglia di agricoltori marocchini. In Marocco ha conseguito un baccalauréat in scienze agronomiche nel 1997, poi nel 2000 un diploma di tecnico con specializzazione in arboricoltura da frutto e allevamento del bestiame. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (di seguito: la Segreteria di Stato per la formazione) ha riconosciuto tale diploma come equivalente a un certificato di capacità con attestato del 23 giugno 2021. C. afferma di aver gestito l'azienda familiare e di essere proprietario di grandi appezzamenti in Marocco. Dopo l'acquisto di una società orologiera che ha chiuso durante la crisi del Covid-19, è privo di attività professionale.
B., amico di C., è proprietario della particella n. z del comune di V. (33'706 m2, zona agricola, colture estensive), pignorata dal fisco e poi sottoposta a una procedura di esecuzione forzata. Con atto del 2 novembre 2021, B. ha venduto tale particella a A. SA. C. intendeva praticarvi l'arboricoltura secondo un piano di gestione che prevedeva una soglia di redditività dopo una decina d'anni, senza tener conto dei pagamenti diretti.
La Commissione fondiaria agricola della Repubblica e Cantone di Ginevra (di seguito: la Commissione fondiaria) ha respinto, con decisione dell'11 ottobre 2022, la domanda di autorizzazione all'acquisto presentata da A. SA, dopo aver sentito C. Con sentenza del 25 aprile 2023, la Camera amministrativa della Corte di giustizia della Repubblica e Cantone di Ginevra (di seguito: la Corte di giustizia) ha respinto il ricorso. Essa ha ritenuto che l'attività orticola di C. in Marocco non fosse dimostrata, che il piano di gestione non prevedesse alcun reddito prima di diversi anni, che C. si fosse disperso nei suoi progetti e che lo scopo reale dell'acquisto fosse finanziario, essendo il comune già stato chiamato a esaminare un declassamento della zona.
A. SA ha proposto un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, che lo ha accolto. La questione centrale è se la società acquirente possa essere qualificata come esercente a titolo personale ai sensi dell'art. 9 LDFR.
Diritto
Il Tribunale federale richiama il quadro giuridico: secondo l'art. 9 cpv. 1 LDFR, è esercente a titolo personale chiunque coltivi personalmente i terreni agricoli e, se si tratta di un'azienda, la dirige personalmente; l'art. 63 cpv. 1 lett. a LDFR nega l'acquisto quando l'acquirente non è esercente a titolo personale. Ricorda inoltre che le aziende agricole possono essere gestite da una persona giuridica, quando il detentore della partecipazione maggioritaria soddisfa le condizioni di esercente a titolo personale o quando la maggioranza delle persone lavora nell'azienda (DTF 140 II 233). Questi principi si applicano mutatis mutandis agli immobili agricoli, essendo il riconoscimento dell'esercente effettuato con prudenza. Per un immobile non ancora gestito, è sufficiente rendere verosimile l'impegno futuro a coltivarlo personalmente, che può risultare da legami attuali o passati con l'agricoltura; la capacità di gestire (art. 9 cpv. 2 LDFR) presuppone in linea di principio una formazione agricola adeguata o un'esperienza comparabile.
Il Tribunale federale constata che la Corte di giustizia si è fondata su elementi non pertinenti. Il fatto che la particella potrebbe essere declassata e che l'acquisto rientrerebbe nella speculazione fondiaria non è determinante per qualificare l'esercente a titolo personale ai sensi dell'art. 9 LDFR; tale motivo non deve neppure essere considerato per negare un'autorizzazione per giusto motivo ai sensi dell'art. 64 LDFR (DTF 122 III 287). Anche l'acquisto da parte di C. di una società orologiera non può essergli rimproverato in tale contesto.
Nel merito, C. ha un passato legato all'arboricoltura, diplomi stranieri giudicati equivalenti a un certificato di capacità dalla Segreteria di Stato per la formazione, e due testimonianze di agricoltori che…