Art. 9 LDFR
Coltivatore diretto
1 È coltivatore diretto chi coltiva lui stesso il suolo agricolo e, se si tratta di un’azienda agricola, la dirige personalmente.
2 È idoneo alla coltivazione diretta chi ha le capacità, necessarie secondo la concezione usuale nel Paese, per coltivare lui stesso il suolo agricolo e per dirigere personalmente un’azienda agricola.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 4 cpv. 2 e art. 61 segg. (in particolare art. 61 cpv. 3 e art. 63) LDFR: nella misura in cui valgano quali coltivatori diretti, anche le persone giuridiche possono acquistare e alienare aziende agricole14 citazioni
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2Diritto all'attribuzione di un'azienda agricola per la coltivazione diretta; idoneità alla coltivazione diretta8 citazioni
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3Rinuncia ad elementi patrimoniali4 citazioni
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4Autorizzazione d'acquisto di un fondo agricolo; qualità di coltivatore diretto0 citazioni
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5Caducità del diritto di prelazione; momento determinante0 citazioni
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6Prescrizione dell'azione di restituzione qualora venga rifiutata l'autorizzazione a un negozio giuridico che la presuppone; conoscenza del diritto di ripetizione (art. 67 cpv. 1 CO; art. 84 lett. b LDFR)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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20 citazioni11/12/2009 · 20 citazioni de
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Erwerb eines landwirtschaftlichen Gewerbes11 citazioni
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9 citazioni07/02/2003 · 9 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.